L'ANGOLO DELL'AVVOCATO Come far valere i diritti senza le spese di un avvocato.



BREVI NOZIONI GIURIDICHE SU COME FARE CAUSA A UN TOUR OPERATOR



Nota: queste pagine sono state preparate dal nostro consulente legale che è disponibile per eventuali chiarimenti. Contattateci per riceverete una consulenza gratuita.



Fare causa a un tour operator può essere meno complesso di quello che si pensi. Innanzitutto non è necessario fare causa nella sede del tour operator, visto che la normativa sulla tutela del consumatore, rafforzata da una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che ha messo una pietra sopra questo problema, prevede che si possa fare causa nella residenza del consumatore (si possa, non si debba, poi il consumatore è libero di farla anche presso la sede del tour operator).

Questo vuol dire che se io sono residente a Palermo e la sede dell'agenzia di viaggi è a Torino, io la causa la faccio a Palermo, con i notevoli problemi per l'agenzia di viaggi che si possono ben capire.

Un primo fondamentale distinguo è sul valore della causa. Se chiedo una somma inferiore a 2500 € (i vecchi 5 milioni di lire) sarà competente il Giudice di Pace, se superiore il Tribunale. Nel caso di un gruppo è possibile sia fare singole cause autonome che cumulare le domande (esempio: se 5 amici chiedono 600 euro a testa, il totale sarà 3000,00 e la causa andrà fatta davanti al Tribunale, a meno che i 5 amici non le facciano ognuno per conto suo)

Normalmente i tempi e le incombenze per una causa di fronte al Giudice di Pace sono molto minori. Per cause di valore inferiore ai 1032 € non si hanno spese (anche se la nuova finanziaria prevede un contributo di 30,00 €, bisognerà aspettare l'approvazione), mentre per quelle di valore superiore si pagherà una somma iniziale di € 62,00, e poi a salire a seconda del valore della causa. Inoltre, per le cause di valore inferiore a 516 € è possibile per il privato stare in giudizio di persona senza il patrocinio di un avvocato, mentre per le altre cause sempre davanti al giudice di pace occorre l'autorizzazione del giudice (mentre in Tribunale non è mai possibile). Inoltre, sempre al giudice di pace, in teoria se il cittadino va e spiega la situazione al giudice, dovrebbe essere lui stesso a incardinare la causa, praticamente scrivendogli lui l'atto di citazione (dovete però essere molto fortunati a trovare un giudice che vi stia a sentire e capisca bene le vostre ragioni senza che gliele abbiate messe per iscritto, non sempre è facile, forse solo nei piccoli centri).

Insomma, un primo consiglio potrebbe essere quello che per cause di valore inferiore a 516 € (o anche fino a 2500 €, chiedendo l'autorizzazione al giudice) è possibile fare causa “in proprio”, mentre per cause di valore superiore in Tribunale è meglio rivolgersi ad un avvocato, però dopo aver letto queste pagine, in modo da saperne di più dei propri diritti (questo, chiaramente, vale anche sia per le difficoltà che si incontrano prima e durante il viaggio che nella fase della lettera che si manderà al tour operator, cercando di far valere i propri diritti).


La normativa a tutela del consumatore

Introdotta nel 1996, regolata dagli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile, regola i rapporti fra un professionista e un consumatore, in qualunque campo, quindi anche nel campo del turismo. Se ci fate caso, spesso alla fine di ogni contratto è richiesta una seconda firma specifica per le clausole vessatorie, che dovrebbe mettere al riparo il professionista da ogni azione legale del consumatore, visto che ha firmato il contratto.

Errore! Dopo l'introduzione di tale normativa, una lunga serie di clausole si presumono vessatorie e quindi, se portate davanti ad un giudice, si disapplicano, facendo valere la normativa generale e non quella del singolo contratto.

Nel settore dei viaggi, fra le clausole più interessanti quelle che limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento parziale del professionista, quelle che consentono al professionista di trattenere una somma dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto ma non il doppio della somma se avviene il caso contrario, riconosce solo al professionista la possibilità di recedere dal contratto, consente al professionista di modificare da solo le clausole del contratto, consente al professionista di aumentare il prezzo del servizio in modo eccessivo senza possibilità del consumatore di recedere, sancisce a carico del consumatore decadenze o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, stabilisce come foro competente un foro diverso da quello di residenza del consumatore (vedi art.1469 bis e seguenti del codice civile).

In questi casi, e molti altri, nei quali invece si siano firmate queste clausole, occorre chiedere al giudice che ne valuti la vessatorietà e ne dichiari dunque l'inefficacia nel rapporto contrattuale fra il professionista e il consumatore, applicando per il resto la normativa vigente.

Unica possibilità per il professionista di far valere quelle clausole è dimostrare che siano state oggetto di una trattativa individuale col consumatore, cosa che di solito non accade, visto che nella norma si firmano moduli prestampati senza possibilità di modificarli (e anche in questo caso, una parte di clausole manifestamente sproporzionate sono comunque non valide.

Nel caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevarrà quella più favorevole al consumatore. Detto questo, abbiamo capito che non dobbiamo farci “mettere paura” da alcune clausole che leggiamo sul contratto che abbiamo firmato, visto che spesso sono clausole che, una volta portate al vaglio di un giudice, verranno disapplicate, il che sarà comunque favorevole per noi, visto che si applicherà una normativa che di certo ci darà una maggior tutela rispetto a quelle clausole.


Come si svolge una causa

Fingiamo che il nostro consumatore voglia fare causa da solo, senza rivolgersi ad un avvocato. Diciamo che riesce, magari con l'aiuto di uno schema o di un amico, a fare il suo atto di citazione (dopo ne parleremo). Cosa deve fare per incardinare la causa?

Prima cosa è notificare la causa al tour operator, nella sede legale dello stesso. Occorre quindi recarsi all'ufficio notifiche, con due copie dell'atto di citazione, e notificarlo alla controparte (se non è della stessa città la cosa verrà fatta con una cartolina raccomandata da compilare, sempre tramite ufficiale giudiziario però). Dopo qualche giorno si torna a prendere l'atto notificato, e - con un tempo a disposizione addirittura fino all'udienza messa in citazione - lo si deposita al giudice di pace. Esempio: si chiama in giudizio Tizio a comparire all'udienza del 25 Novembre. Occorre notificargli l'atto almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata in citazione, mentre il deposito può avvenire anche la mattina del 25 stesso. Difficilmente poi, una volta depositato l'atto, l'udienza verrà realmente fissata quel giorno, ma non importa. Verrà quindi fissata un'udienza alla quale il consumatore si presenterà ed esporrà le sue ragioni, e alla quale il tour operator può scegliere se presentarsi o meno.

A quel punto sarà a discrezione del giudice decidere se la causa è già pronta per la decisione (se, per esempio, si tratta di una causa solo documentale), oppure se occorreranno altre udienze per altri incombenti, come di solito avviene se la causa prevede l'ascolto di testimoni.

Una volta esaurita questa fase dibattimentale, la causa verrà decisa con sentenza. Se favorevole, sempre che siamo sotto i 1032 euro, sarà possibile chiedere due copie esecutive della sentenza e notificarle, avviando così il recupero del credito (ma questa è un'operazione talvolta più complessa, che di solito prevede l'ausilio di un avvocato). La sentenza può essere appellata, o in Tribunale o direttamente in Cassazione per motivi di legittimità.


Giurisprudenza

Nel caso di vacanza rovinata, dopo una sentenza della Corte di Giustizia Europea, anche la giurisprudenza italiana si è schierata, ammettendo da un lato il riconoscimento ovvio dei danni subiti quantificabili patrimonialmente (esborsi, giorni di vacanza in meno, alberghi con meno stelle del previsto, pasti fatti pagare invece che compresi e via dicendo), dall'altra ha previsto anche una risarcibilità dei cd. danni non patrimoniali, che quindi andranno ampiamente motivati (stress subiti, attese, giorni perduti e via dicendo), ma senza una necessaria quantificazione puntuale, anche se al momento della citazione in giudizio occorrerà quantificarli, senza però doverli motivare (esempio: posso chiedere 500 0 5000 euro per lo stesso danno subito, mi affido poi al giudice, sarà lui a decidere).

Quindi nessuna paura a cercare il riconoscimento dei propri diritti, visto che tutti i danni potenziali sono, in linea teorica, risarcibili.


Consigli pratici

La cosa importante, da un lato è leggere attentamente il contratto che si firma, dall'altra però conoscere a fondo i propri diritti, almeno quelli minimi.

Nel caso di problemi precedenti alla vacanza, si potrà recedere dal viaggio, ovviamente, chiedendo comunque i danni subiti, in casi ovviamente eclatanti. Nei casi di problemi in vacanza, il consiglio è documentare il più possibile (foto, depliant) questi problemi e una volta tornati a casa scrivere immediatamente (entro 10 giorni dal ritorno) al tour operator, facendo presente quanto è accaduto.


Il Decreto legislativo 111/1995

Le disposizioni del decreto si applicano ai pacchetti turistici. Per pacchetto turistico si intendono:

i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2)La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

Organizzatore di viaggio

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.


Articolo 4

Venditore

1. Ai fini del presente decreto il venditore è:

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.


Articolo 5

Consumatore

1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.


Articolo 6

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici.

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.


Articolo 7

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.


Articolo 8

Informazione del consumatore.

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.


Articolo 9

Opuscolo informativo.

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del s oggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.


Articolo 10

Cessione del contratto.

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.


Articolo 11

Revisione del prezzo.

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.


Articolo 12

Modifiche delle condizioni contrattuali.

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.


Articolo 13

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Articolo 14

Mancato o inesatto adempimento.

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.


Articolo 15

Responsabilità per danni alla persona.

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.


Articolo 16

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.


Articolo 17
Esonero di responsabilità.

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.


Articolo 18

Diritto di surrogazione.

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.


Articolo 19

Reclamo.

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.


Articolo 20

Assicurazione.

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.


La legge 1084/1977

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.

2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori.

4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.

5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.


Articolo 2

1. La presente Convezione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.

2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.


CAPITOLO II

OBBLIGHI GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGI E DEI VIAGGIATORI

Articolo 3

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

Articolo 4

In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
CAPITOLO III

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

Articolo 5

L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.
Articolo 6

1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:

a) luogo e data di emissione;

b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;

c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;

d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;

e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;

f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;

g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;

h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;

i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;

j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;

k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.

2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.

Articolo 7

1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.

Articolo 8

Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.

Articolo 9

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

Articolo 10

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.

2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.

3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

Articolo 11

1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.

2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

Articolo 12

L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Articolo 13

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:

50.000 franchi per danno alle persone;

2.000 franchi per danno alle cose;

5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

Articolo 14

L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.

Articolo 15

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano.

Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.

4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.

Articolo 16

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

CAPITOLO IV

CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI

Articolo 17

Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

Articolo 18

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.

2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.

Articolo 19

Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, lo intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.

In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

Articolo 20

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

Articolo 21

L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Articolo 22

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

Articolo 23

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la prese e Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
CAPITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 24

Il franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.
Articolo 25

Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.
Articolo 26

Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 27

1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.

2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.

Articolo 28

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.

CAPITOLO VI

AZIONI LEGALI

Articolo 29

Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.

Articolo 30

1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia.
Comunque in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.

2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

CAPITOLO VII

NULLITÀ DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE ALLA CONVENZIONE


Articolo 31

1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore.
La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.

2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 32

1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.

2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto della Corte.