La pubblicità ingannevole è un mezzo
utilizzato in tutti i settori merceologici per indurre clienti all'acquisto
di un servizio o di un prodotto che si rivela diverso o inferiore alle
aspettative del cliente. La linea di confine con la truffa è molto
sottile, far credere al cliente che quel prodotto o servizio abbia certe
caratteristiche qualitative o sia in grado di soddisfare le sue aspettattive.
Proprio per le sue intrinseche caratteristiche appunto "d'ingannevolezza"
non è facile difendersi da questi messaggi. Per esempio un TO che
offre un soggiorno in un villaggio marino (che invece non sta sul mare
ma è distante 10 chilometri) ed inserisce nel suo depliand una bellissima
foto di bungalow o residence sulla spiaggia fà "pubblicità
ingannevole", di esempi se ne potrebbero fare migliaia proprio perchè
la fantasia umana, così come l'avidità, non ha limiti. Cosa
si può fare per difendersi dalla pubblicità ingannevole o
illecita?Non è necessario averla subita ossia aver scoperto che
il famoso villaggio citato sta in montagna anzichè al mare, si può
intervenire preventivamente. Lo schema di denuncia qui allegato, da indirizzare
all' Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, è utile
per identificare gli elementi dell'inganno alle voci a) b) c) d) e) f)
g).
Schema
di segnalazione di presunta ingannevolezza o illiceità di un messaggio
pubblicitario
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Per
denunciare la presunta ingannevolezza o illiceità di un messaggio
pubblicitario è sufficiente (come prescritto dal D.P.R. 10 ottobre
1996, n. 627, “Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità
ingannevole”, G.U. n. 293, 14/12/96), una segnalazione su carta semplice
(senza bolli), indirizzata a:
Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
Via
Liguria, 26 - 00187 ROMA
LA
DENUNCIA DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:
la
qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale,
indirizzo, recapito telefonico) , la legittimazione ad agire nel caso della
pubblicità comparativa e il titolo in base al quale si effettua
la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente,
ecc.);
elementi
idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto
della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla
individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario
inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le
pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente,
la data e l'ora di diffusione del messaggio;
l'indicazione
degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità,
che possono riguardare:
a)
non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto
è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale,
product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e
cosí via.);
b)
caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione,
metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità,
descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con
l'uso, prove o controlli, ecc);
c)
prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di
beni o servizi;
d)
identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario,
ovvero dell'autore o committente della pubblicità;
e)
uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;
f)
pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo
la salute e la sicurezza dei consumatori;
g)
pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza
di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro
confronti;
richiesta
di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità
in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare gravità
e urgenza, richiesta, motivata, di sospensione provvisoria della pubblicità;
firma
del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti,
è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).
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PROVVEDIMENTO CONTRO VIAGGI
NEL MONDO
Il 20 marzo 2003 un partecipante del viaggio "Bot.soft.Wana-UDZUNGWA"
inoltra una denuncia, seguendo le indicazioni tecniche da noi illustrate
in questa pagina, ottenendo in data 10 Luglio 2003 dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato un provvedimento contro la soc.
Viaggi nel Mondo s.r.l. (provvedimento n.ro 12204) per aver
pubblicato un messaggio pubblicitario ingannevole nella rivista "Avventure
nel Mondo". Riportiamo un 'estratto delle conclusioni. Il testo completo
è disponibile in versione acrobat cliccando
qui.
...denominato "UDZUNGWA", riferito ad una vacanza itinerante in
Tanzania, lascia intendere che i consumatori aderenti vengano assistiti
da una figura professionale, qualificata come "naturalista". Contrariamente
a quanto rappresentato dall'operatore pubblicitario, tale dizione rimanda
ad uno "scienziato" della natura, ovvero studioso della flora e della fauna
di una particolare zona naturale, e non invece al ranger, ossia guardiano
pubblico o privato di parchi o riserve naturali.
In tal senso depone, infatti,
lo stesso materiale di presentazione pubblicato dalla società Viaggi
nel Mondo S.r.l., il quale, in una sezione dedicata alla presentazione
di alcune persone qualificate come naturalisti disponibili a partecipare
alle edizioni
del pacchetto turistico in esame, riporta, tra le altre informazioni,
anche una sintetica descrizione della preparazione accademica e della qualificazione
professionale degli stessi, da cui si evince con chiarezza la appartenenza
degli stessi alla categoria degli studiosi della flora e della fauna di
una particolare zona naturale.
Dalle risultanze istruttorie emerge quindi la non rispondenza
al vero di quanto il messaggio in esame afferma in relazione alla reclamizzata presenza
di un naturalista tra i servizi del pacchetto turistico denominato "UDZUNGWA,
un viaggio con un naturalista nel mondo delle foreste tropicali della Tanzania;
estensione mare a Zanzibar". Alla luce di quanto precede, la pubblicità
in esame risulta idonea a indurre in errore le persone che raggiunge, pregiudicandone
il comportamento economico, in quanto può indurre a preferire il
pacchetto turistico in questione rispetto ad altri, nel convincimento di
poter beneficiare di caratteristiche dei servizi offerti da tale pacchetto
turistico in realtà inesistenti. Per le medesime ragioni il messaggio
risulta altresì idoneo a ledere i concorrenti.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio descritto al numero 1 del punto
2 del presente provvedimento non è suscettibile di indurre i destinatari
in errore con riguardo alle caratteristiche e alle qualità dei prodotti
pubblicizzati;
RITENUTO, che il messaggio descritto al numero 2 del punto 2 del presente
provvedimento è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo
alle caratteristiche e alle qualità dei prodotti pubblicizzati,
potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al numero 1) del punto
2 del presente
provvedimento, diffuso dalla società Viaggi nel Mondo S.r.l.,
non costituisce, per le
ragioni esposte in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92.
b) che il messaggio pubblicitario descritto al numero 2) del punto
2 del presente
provvedimento, diffuso dalla società Viaggi nel Mondo S.r.l.,
costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità
ingannevole ai
sensi degli articoli 1, 2, 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne
vieta l'ulteriore
diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo
7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati
e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio,
ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92,
entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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