TOUR OPERATORS E
PUBBLICITÁ INGANNEVOLE 

Al ritorno da un viaggio possiamo denunciare la pubblicità ingannevole

 
 

 

 La pubblicità ingannevole è un mezzo utilizzato in tutti i settori merceologici per indurre clienti all'acquisto di un servizio o di un prodotto che si rivela diverso o inferiore alle aspettative del cliente. La linea di confine con la truffa è molto sottile, far credere al cliente che quel prodotto o servizio abbia certe caratteristiche qualitative o sia in grado di soddisfare le sue aspettattive. Proprio per le sue intrinseche caratteristiche appunto "d'ingannevolezza" non è facile difendersi da questi messaggi. Per esempio un TO che offre un soggiorno in un villaggio marino (che invece non sta sul mare ma è distante 10 chilometri) ed inserisce nel suo depliand una bellissima foto di bungalow o residence sulla spiaggia fà "pubblicità ingannevole", di esempi se ne potrebbero fare migliaia proprio perchè la fantasia umana, così come l'avidità, non ha limiti. Cosa si può fare per difendersi dalla pubblicità ingannevole o illecita?Non è necessario averla subita ossia aver scoperto che il famoso villaggio citato sta in montagna anzichè al mare, si può intervenire preventivamente. Lo schema di denuncia qui allegato, da indirizzare all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è utile per identificare gli elementi dell'inganno alle voci a) b) c) d) e) f) g). 
 

Schema di segnalazione di presunta ingannevolezza o illiceità di un messaggio pubblicitario
 

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Per denunciare la presunta ingannevolezza o illiceità di un messaggio pubblicitario è sufficiente (come prescritto dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, “Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole”, G.U. n. 293, 14/12/96), una segnalazione su carta semplice (senza bolli), indirizzata a: 

    Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
    Via Liguria, 26 - 00187 ROMA 
                                       LA DENUNCIA DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI: 

la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico) , la legittimazione ad agire nel caso della pubblicità comparativa e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.); 

elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente, la data e l'ora di diffusione del messaggio;  

l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono riguardare: 
a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.); 
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc); 
c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi; 
d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità; 
e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili; 
f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori; 
g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;  

richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare gravità e urgenza, richiesta, motivata, di sospensione provvisoria della pubblicità; 

firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale). 
  
 



PROVVEDIMENTO CONTRO VIAGGI NEL MONDO 


Il 20 marzo 2003 un partecipante del viaggio "Bot.soft.Wana-UDZUNGWA" inoltra una denuncia, seguendo le indicazioni tecniche da noi illustrate in questa pagina, ottenendo in data  10  Luglio 2003 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un provvedimento contro la soc. Viaggi nel Mondo s.r.l.  (provvedimento n.ro 12204)  per aver pubblicato un messaggio pubblicitario ingannevole nella rivista "Avventure nel Mondo".  Riportiamo un 'estratto delle conclusioni. Il testo completo è disponibile in versione acrobat cliccando qui.


...denominato "UDZUNGWA", riferito ad una vacanza itinerante in Tanzania, lascia intendere che i consumatori aderenti vengano assistiti da una figura professionale, qualificata come "naturalista". Contrariamente a quanto rappresentato dall'operatore pubblicitario, tale dizione rimanda ad uno "scienziato" della natura, ovvero studioso della flora e della fauna di una particolare zona naturale, e non invece al ranger, ossia guardiano pubblico o privato di parchi o riserve naturali.
In tal senso depone, infatti, lo stesso materiale di presentazione pubblicato dalla società Viaggi nel Mondo S.r.l., il quale, in una sezione dedicata alla presentazione di alcune persone qualificate come naturalisti disponibili a partecipare alle edizioni  del pacchetto turistico in esame, riporta, tra le altre informazioni, anche una sintetica descrizione della preparazione accademica e della qualificazione professionale degli stessi, da cui si evince con chiarezza la appartenenza degli stessi alla categoria degli studiosi della flora e della fauna di una particolare zona naturale.

Dalle risultanze istruttorie emerge quindi la non rispondenza al vero di quanto il messaggio in esame afferma in relazione alla reclamizzata presenza di un naturalista tra i servizi del pacchetto turistico denominato "UDZUNGWA, un viaggio con un naturalista nel mondo delle foreste tropicali della Tanzania; estensione mare a Zanzibar". Alla luce di quanto precede, la pubblicità in esame risulta idonea a indurre in errore le persone che raggiunge, pregiudicandone il comportamento economico, in quanto può indurre a preferire il pacchetto turistico in questione rispetto ad altri, nel convincimento di poter beneficiare di caratteristiche dei servizi offerti da tale pacchetto turistico in realtà inesistenti. Per le medesime ragioni il messaggio risulta altresì idoneo a ledere i concorrenti. 

RITENUTO, pertanto, che il messaggio descritto al numero 1 del punto 2 del presente provvedimento non è suscettibile di indurre i destinatari in errore con riguardo alle caratteristiche e alle qualità dei prodotti pubblicizzati; 

RITENUTO, che il messaggio descritto al numero 2 del punto 2 del presente provvedimento è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristiche e alle qualità dei prodotti pubblicizzati, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico; 

DELIBERA 
a) che il messaggio pubblicitario descritto al numero 1) del punto 2 del presente  provvedimento, diffuso dalla società Viaggi nel Mondo S.r.l., non costituisce, per le  ragioni esposte in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi del  Decreto Legislativo n. 74/92. 
b) che il messaggio pubblicitario descritto al numero 2) del punto 2 del presente  provvedimento, diffuso dalla società Viaggi nel Mondo S.r.l., costituisce, per le  ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai  sensi degli articoli 1, 2, 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore  diffusione. 

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro. 

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio,  ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta  giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.