LE INTERPELLANZE PARLAMENTARI

Sen. L. Guerzoni - 1


pagina a cura di A. Pereira         


PRIMA INTERPELLANZA




- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- AL MINISTERO CON L'INCARICO PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA


Numero atto: 4/16995
Data presentazione: 03-11-1999
Seduta di presentazione: 703 - XIII Legislatura


Posto che il 9 gennaio 1998 il cittadino italiano Franco Bellentani di Modena rimaneva ucciso, poiché colpito al capo da una pallottola sparata da ignoti, sulla strada Tinia-Agadez, in Niger, mentre - ormai al termine di un viaggio turistico denominato "Air Ténéré" - con altri turisti era a bordo di un veicolo fornito dal tour operator di Roma denominato "Viaggi nel Mondo", che opera con l'associata "Avventure nel mondo";

considerato che l'informazione sul Niger posta a disposizione del signor Franco Bellentani e degli altri turisti all'atto dell'acquisto del viaggio fu ritenuta - a parere degli interessati lacunosa e non aggiornata, quando addirittura non veritiera poiché ad esempio mentre nel testo scritto si affermava che "i problemi tra le popolazioni e le autorità governative hanno trovato finalmente una pacifica conclusione e il Niger riapre integralmente al turismo...";

contemporaneamente - lo si è appreso soltanto dopo l'incidente mortale citato - con riferimento allo stesso periodo di tempo, l'unità di crisi del Ministero degli affari esteri - con comunicazioni e avvisi ai tour operator e alle loro associazioni (comunicazioni del 4 e 9 giugno 1997, del 21 e 26 marzo 1997 e del 14 e 24 gennaio 1997) - esortava a non organizzare viaggi in Niger, quanto meno fuori della capitale, per la pericolosità dell'area, e ciò anche a seguito di precedenti episodi criminosi a danno di turisti italiani (omicidi, rapine e violenze), tanto che successivamente, a seguito dell'omicidio del signor Franco Bellentani, in un proprio comunicato del 12 marzo 1998, il Ministero degli esteri affermava che "l'episodio fa rilevare che nonostante i comunicati, ripetutamente diramati da questa unità di crisi, relativi alla sicurezza dei nostri connazionali, alcuni tour operator continuano ad organizzare viaggi in Niger non attenendosi alle raccomandazioni e ai suggerimenti" e concludeva con un'esplicita sollecitazione alle agenzie di viaggio e ai tour operator a "sospendere almeno temporaneamente i viaggi in Niger";

avuto notizia che nel corso di un soggiorno turistico ideato, commercializzato, organizzato e gestito dal già citato tour operator, nelle Filippine, nel 1991, avrebbero trovato la ben nove cittadini italiani - a quanto si ritiene tra i superstiti anche per l'inadeguatezza della imbarcazione che li trasportava;

che nel corso di un viaggio turistico in Ciad dello stesso tour operator, il 1° gennaio 1994, a seguito dello scoppio di una mina collocata sul terreno rimaneva uccisa la cittadina finlandese residente in Italia signora Katy Ylitalo di 25 anni e che anche in questo caso sarebbe emerso che indicazioni ministeriali italiane, trasmesse alle agenzie di viaggio e alle loro associazioni, sconsigliavano viaggi in Ciad, "a causa di conflitti interni anche armati che già in precedenza, avevano fatto vittime",


posto quanto sopra richiamato e nel convincimento:

che al di là di ogni altra considerazione la vita dei cittadini debba essere preservata in ogni circostanza ed a fronte di qualsiasi interesse pur legittimo, come contemplano i princìpi costituzionali e l'ordinamento della Repubblica italiana che conseguentemente devono essere fatti rispettare dai poteri pubblici;

che vi è l'obbligo di fornire al viaggiatore informazioni veritiere, corrette, esaurienti ed attendibili sulle modalità del viaggio e sul paese di destinazione, come contemplato dagli "obblighi generali degli organizzatori e degli intermediari di viaggi" - articolo 3 della legge n. 27 del 1977, n. 1084 (che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 - al fine di proteggere "i diritti e gli interessi" degli stessi viaggiatori (consumatori);

che l'articolo 3 della direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990 (attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") stabilisce che, qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve contenere (fra le altre cose) "in maniera leggibile, chiara e precisa... informazioni adeguate riguardanti la destinazione,", compreso ovviamente lo stato di pericolosità del paese e ciò che riguarda la sicurezza personale del viaggiatore,


chiede di conoscere:

le circostanze di fatto e di diritto nelle quali è stato ucciso in Niger il cittadino italiano Franco Bellentani;

le condizioni organizzative, di guida e assistenza e gli strumenti di comunicazione per eventuali richieste di soccorsi immediati che il tour operator ha fornito effettivamente al citato gruppo turistico;

i comportamenti e le concrete misure di assistenza assunti a favore del gruppo turistico già citato, a partire dall'accadimento del delitto, da parte di dirigenti, funzionari e addetti dell'ufficio consolare italiano di Nimey (Niger) e dell'ambasciata italiana competente di Adidyan (Costa d'Avorio);

se risulti che da parte delle forze di polizia e dei magistrati del Ciad, in merito al delitto in cui è rimasto vittima il cittadino italiano Franco Bellentani, siano state condotte indagini e siano stati attivati procedimenti giudiziari e se di tale omicidio siano stati individuati responsabili;

quale concreta collaborazione il Ministero degli affari esteri ed i suoi uffici - se ne sono stati richiesti - abbiano fornito a procure della Repubblica in merito alle tragiche vicende menzionate;

quali misure normative, amministrative e di informazione, concretamente fruibili dai cittadini italiani, in Italia e all'estero, siano state adottate, o siano allo studio, affinché si possa disporre con facilità delle comunicazioni del Ministero degli affari esteri sulle situazioni di pericolosità, per l'incolumità delle persone, dei paesi stranieri che si intendono visitare;

se, a giudizio del Ministero degli esteri, le agenzie di viaggio e i tour operator italiani e le loro associazioni recepiscano a livello sufficiente le già citate comunicazioni del Ministero degli affari esteri e ne informino tempestivamente e compiutamente i turisti interessati;

se non si ritenga urgente e necessario introdurre obblighi più cogenti, con conseguenti controlli e sanzioni a carico dei tour operator e di agenzie di viaggio eventualmente inadempienti;

se non si ritenga utile e possibile imporre ai tour operator di indicare nei loro cataloghi e con adeguata evidenza recapiti di organi istituzionali (Ministero degli affari esteri, regioni, eccetera), istituti, associazioni, appositamente individuati e autorizzati, ai quali i cittadini possano rivolgersi per ottenere informazioni sul paese che intendono visitare o anche per avere conferma di quelle fornite dal tour operator, con la previsione del diritto alla risoluzione del contratto a favore del cittadino turista in caso che queste ultime risultino inadeguate;

se non si ritenga utile e possibile promuovere da parte del Ministero degli affari esteri un'ampia campagna pubblicitaria attraverso "Pubblicità progresso", diretta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità che si procurino nelle sedi apposite ed autorizzate informative adeguate e aggiornate sui paesi stranieri che intendono visitare.


Senatore Luciano Guerzoni


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