ANM CONDANNATA PER PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
 
 
 
 
pagina a cura di S. Lizzani
 

DATI GENERALI

tipo

Chiusura istruttoria
 

numero

13635
 

data

30/09/2004
 

Bollettino n.

40/2004


Procedimento collegato (esito):   INGANNEVOLE


Testo provvedimento:

PI4463 - VIAGGI DEL MONDO-LA VIA DEL RITORNO
Provvedimento n. 13635

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA DEL 30 SETTEMBRE 2004;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 15 marzo 2004, integrata in data 7 aprile 2004, una consumatrice ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso da I Viaggi nel Mondo S.r.l., mediante la rivista "Avventure nel mondo", n. 2-3 del marzo-giugno 2003, a pag. 92 del supplemento, volto a pubblicizzare il viaggio "La via del ritorno".
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto esso, nella descrizione del viaggio pubblicizzato, fa riferimento ad un volo diretto Milano-Islamabad, compreso nella quota di partecipazione, mentre in realtà tale percorso sarebbe stato suddiviso in cinque tratte: Milano-Roma, Roma-Amman, Amman-Dubai, Dubai-Karachi, Karachi-Islamabad.

II. MESSAGGI

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste nell'intera pagina 92 del supplemento alla rivista "Avventure nel mondo", n. 2-3 del marzo-giugno 2003, dedicata alla descrizione del viaggio "La via del ritorno". Il supplemento alla suddetta rivista contiene la descrizione dettagliata di tutti i viaggi proposti dalla società, preceduta da una prima parte di informazioni generali valide per tutti i viaggi, e seguita da alcune pagine dedicate alle modalità di prenotazione e alle condizioni di partecipazione.
Nella prima parte, dedicata alle informazioni generali, viene descritto lo spirito generale che caratterizza i viaggi proposti, specificando che essi sono generalmente scomodi e avventurosi, dato che non vengono pre-definiti i luoghi e i tempi delle tappe, dei pasti e dei pernottamenti; viene inoltre spiegato il significato dei vari simboli che caratterizzano i diversi viaggi: in particolare, il viaggio di cui al messaggio in esame è caratterizzato dai simboli relativi alle "avventure - ripetizioni", tipologia per la quale, a differenza di quanto avviene per alcune altre tipologie di viaggio, non vengono richieste specifiche esperienze e attitudini ad affrontare incognite e pericoli.
La pagina 92 del supplemento, dedicata alla descrizione del viaggio "La via del ritorno", contiene, sotto al nome del viaggio riportato in neretto, un breve descrizione dell'itinerario e, in due tabelline anch'esse evidenziate in neretto, le date di partenza e le quote di partecipazione, uguali da Roma e da Milano; prima della quota di partecipazione da Milano, è inserita la scritta tra parentesi: "volo diretto", anch'essa in neretto. Segue quindi un articolo dedicato ad una descrizione più dettagliata e commentata dell'itinerario consigliato, consistente in percorso dall'Asia all'Italia, attraverso Pakistan, Cina, Kirgystan, Kazakastan, Urbekistan, Turkmenistan, Iran, Turchia e Grecia.
Nella parte finale del supplemento, contenente le modalità di prenotazione, si specifica che il contratto di viaggio è composto dalla scheda di prenotazione, che l'aspirante partecipante al viaggio è tenuto a compilare, sottoscrivere e spedire, e dal foglio notizie, che contiene, tra l'altro, il computo definitivo della quota di partecipazione e il piano dei voli aerei; il foglio notizie, secondo quanto specificato, viene inviato a ciascun partecipante prima della partenza. In tale sezione è inoltre pubblicata una scheda di prenotazione, nella quale l'aspirante partecipante, oltre a specificare l'importo pagato per l'anticipo di prenotazione, dichiara di aver preso visione e di approvare il contratto di viaggio, composto da: la scheda di prenotazione; le condizioni generali di partecipazione riportate sul retro della scheda stessa; il programma di viaggio pubblicato sulla rivista, così come precisato ed eventualmente modificato nel "foglio notizie".

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 6 maggio 2004, è stato comunicato al segnalante e alla società I Viaggi nel Mondo, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche del servizio offerto.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società I Viaggi nel Mondo, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: le effettive modalità di svolgimento del percorso Milano-Islamad, con precisazione degli scali effettuati, per ciascuno dei diversi gruppi che hanno intrapreso il viaggio "la via del ritorno", pubblicizzato nel catalogo n. 2-3 del 2003; la motivazione delle eventuali modifiche delle caratteristiche del volo, rispetto a quelle indicate nel catalogo; una copia del "foglio notizie" o di altro documento che attestasse la modalità con la quale il consumatore è stato informato delle modifiche intervenute; l'indicazione della data nella quale il suddetto documento è stato inviato al consumatore; l'indicazione dell'eventuale possibilità per il consumatore di revocare la prenotazione, senza incorrere in penale, a seguito delle modifiche apportate al percorso di viaggio.
In risposta alla suddetta richiesta, l'operatore pubblicitario ha inviato, in data 26 maggio 2004, una memoria nella quale sono sviluppate le seguenti argomentazioni:
a) tutti i viaggi di "Avventure", e "La via del ritorno" in particolare, richiedono particolari doti di adattabilità ed esperienza, rivolgendosi pertanto ad un target estremamente selezionato, abituato ad affrontare incognite e difficoltà impreviste; il tipo di volo, diretto o indiretto, non rientra pertanto tra i criteri in base ai quali tali potenziali utenti effettuano la selezione del viaggio;
b) la rivista è andata in stampa nel periodo di marzo-aprile 2003, quando la compagnia aera pakistana aveva già annunciato il ripristino del volo diretto Milano-Islamabad, sospeso a seguito delle vicende dell'11 settembre; tale ripristino non è poi avvenuto per ragioni del tutto ignote e indipendenti dalla volontà dell'operatore pubblicitario;
c) nonostante il ripristino del suddetto volo diretto sia stato nuovamente programmato prima dell'estate 2004, nell'edizione successiva del catalogo non è stata inserita la dicitura: "volo diretto" nel viaggio da Milano denominato "La via del ritorno";
d) ai lettori della rivista è noto che l'agenzia usa indicare con la dicitura "volo diretto" i voli che non prevedono uno scalo nazionale ulteriore, di solito a Roma, rispetto alla città di partenza; ciò in quanto la sede principale dell'agenzia è Roma, ove si svolge quindi gran parte del lavoro di preparazione del viaggio. Risulterebbe pertanto spiegato il motivo per cui, nel messaggio in esame, le tariffe riferite alle partenze da Roma e da Milano sono identiche, non prevedendo, il volo da Milano, alcuna maggiorazione relativa al volo nazionale aggiunto;
e) i viaggiatori sono stati informati di tutto quanto concerne il viaggio prescelto, ivi compreso il numero di scali necessari a raggiungere Islamabad, prima della conclusione del contratto: in particolare, per quanto riguarda la partenza del 1.8.2003 del viaggio "La via del ritorno", il foglio notizie fu inviato in data 21.7.2003, mentre il piano voli era accessibile ai clienti prenotati fin dal 9.7.2003; per quanto riguarda il viaggio con partenza del 3.8.2003, il foglio notizie fu inviato in data 24.7.2003, mentre il piano voli era accessibile ai clienti prenotati già prima del 15.7.2003; i citati fogli notizie sono stati prodotti in copia dall'operatore pubblicitario;
f) infine, nel caso di intervenute modifiche al programma di viaggio, l'articolo 7 del contratto offre al consumatore la possibilità di recedere dallo stesso senza incorrere in alcuna penale.
In data 9 luglio 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 3 agosto 2004 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è espressa nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio in esame lascia intendere che, relativamente ai viaggi denominati "La via del ritorno", programmati per l'estate 2003 e con partenza da Milano, fosse previsto un volo di andata diretto Milano- Islamabad.
In realtà, come riconosciuto dallo stesso operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, il suddetto volo è stato suddiviso in più tratte.
Al riguardo, si osserva che non risulta accoglibile l'argomentazione dell'operatore pubblicitario in base alla quale il viaggio prevedeva di utilizzare effettivamente il volo diretto Milano-Islamabad, di cui, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà di "Viaggi nel Mondo", sarebbe stato ritardato il ripristino. Infatti, tale volo non risultava attivo alla data di pubblicazione della rivista e, data l'incertezza esistente sull'eventuale data di riattivazione del volo da parte della compagnia aerea pakistana, l'operatore avrebbe potuto informare i consumatori che il volo diretto non poteva essere loro assicurato, oppure avrebbe potuto eliminare il riferimento al volo diretto, così come deciso per l'anno successivo.
Inoltre, la tariffa per il volo con partenza da Milano risulta identica a quella riferita alla partenza da Roma, su cui non è riportata l'indicazione di volo diretto, lasciando pertanto presumere che l'operatore pubblicitario avesse già in programma di effettuare lo stesso percorso da Roma e da Milano.
Infine, l'argomento dell'imprevedibile ritardo nel ripristino della linea diretta appare in contrasto con l'argomento successivo di difesa utilizzato dall'operatore pubblicitario, con il quale si sostiene che la dicitura "volo diretto" sarebbe stata inserita non già a indicare l'utilizzo di un volo diretto Milano-Islamabad, bensì l'assenza di altri scali nazionali, generalmente nell'aeroporto di Roma.
Anche tale argomentazione non appare comunque sostenibile: in primo luogo perché, dai fogli notizia inviati ai partecipanti, e allegati dall'operatore pubblicitario alla propria memoria, risulta che tra gli scali previsti da Milano vi era anche quello di Roma; in secondo luogo perché la rivista non contiene alcuna legenda o nota che consenta al consumatore di interpretare in tal senso la scritta "volo diretto"; peraltro, quand'anche quella illustrata fosse la decodifica corretta, la medesima scritta avrebbe dovuto, a maggior ragione, essere apposta a fianco alle tariffe relative alle partenze da Roma.
Non appare altresì accoglibile l'argomentazione di difesa secondo la quale i partecipanti al viaggio sarebbero stati prontamente informati del piano di volo e, comunque, in tempo utile per modificare la propria decisione e recedere dal contratto. Infatti, nel momento di sottoscrizione della scheda di prenotazione, e quindi del contratto, il consumatore dichiara di aver preso visione e di accettare tutti i documenti allegati al contratto stesso, ivi compreso il foglio notizie, che in realtà viene inviato al consumatore in un momento successivo, generalmente compreso nei dieci giorni precedenti la data della partenza. Pertanto, nel momento in cui stipula il contratto, sottoscrivendo la scheda di prenotazione, il consumatore non è ancora informato delle eventuali modifiche al piano di viaggio che vengano apportate successivamente e comunicate nel "foglio notizie". D'altro canto, nel momento in cui riceve il suddetto "foglio notizie", il consumatore non può più recedere dal contratto sottoscritto senza subirne conseguenze, sia psicologiche che economiche: da, un lato, infatti, egli sarebbe costretto, a pochi giorni di distanza dalla partenza, ad organizzare diversamente le proprie vacanze, rischiando di non trovare una valida alternativa di viaggio; dall'altro, egli subirebbe le perdite monetarie di cui all'articolo 15 delle "Condizioni di partecipazione ai viaggi". Il recesso dal contratto senza penalità, previsto dall'articolo citato dall'operatore pubblicitario, il numero 7 del medesimo documento, riguarda infatti i soli casi in cui vengano modificate le date di partenza e di rientro.
Infine, la circostanza che tutti i viaggi di "Avventure nel Mondo" richiedano una certa preparazione fisica e doti psicologiche di adattabilità non comportano l'irrilevanza del piano di volo tra i fattori che possono influenzare le scelte economiche del consumatore. Infatti, è proprio attraverso le informazioni che consentono di valutare la fatica e le energie che il viaggio richiede che il consumatore può selezionare il prodotto più adatto alle proprie possibilità ed esigenze. Nel viaggio in esame, il quale peraltro non veniva classificato tra quelli maggiormente difficili e avventurosi, la sostituzione di un volo diretto, già di lunga durata, con un volo suddiviso in 5 tratte ha certamente comportato un considerevole aumento del tempo di viaggio e della fatica necessari, variabili che non possono ritenersi ininfluenti nemmeno sulle scelte dei consumatori più adattabili e "selezionati".
In base a quanto sopra evidenziato, si deve pertanto ritenere che l'affermazione "volo diretto" contenuta nel messaggio in esame sia ingannevole, in quanto in grado di influenzare le scelte economiche dei consumatori, potendoli indurre a preferire la proposta turistica prospettata nel messaggio sulla base di un'erronea valutazione delle risorse fisiche e psicologiche necessarie ad affrontare il viaggio pubblicizzato.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla effettiva tipologia del volo di andata utilizzato per il viaggio pubblicizzato, potendo, per tale motivo, pregiudicare il comportamento economico dei consumatori medesimi;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società I Viaggi nel Mondo S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro