LE TESTIMONIANZE

Causa civile contro AnM


pagina a cura di A. Pereira         



PRETURA DI VERCELLI

Atto di citazione


L'Avv. FRANCESCO POLLINI, residente in Vercelli, rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto, dall'Avv. Alberto Regis Milano, procuratore domiciliatario

PREMESSO

1) L'esponente esercita l'attività di Avvocato in quel di Vercelli, come associato dell'Associazione Professionale denominata "Studio Legale Casalini - Associazione tra professionisti".

2) Egli da oltre 20 anni è solito trascorrere le proprie vacanze estive all'estero in viaggi itineranti.

3) I viaggi estivi rappresentano anzi per l'esponente il momento di maggior svago, atteso con trepidazione durante l'intero anno lavorativo.

4) L'attore ha avuto modo di conoscere negli scorsi anni il Tour operator Viaggi nel Mondo S.r.l., con sede in Roma, Circonv. Gianicolense n. 41, il quale si pubblicizza con il marchio "Avventure nel Mondo" e tende a caratterizzarsi per viaggi dinamici e avventurosi, talvolta anche spartani, che richiedono una collaborazione attiva dei partecipanti (docc. 1-11).

5) In particolare, l'attore, al fine di conciliare lo spirito della vacanza con un minimo di comfort, ha in precedenza optato per i viaggi pubblicizzati come "linea soft". Si legge a pag. 134 del catalogo "Avventure nel Mondo" (doc. 11): "Vi ricordiamo che la nostra programmazione prevede ora una "Linea Soft". I viaggi per tutti: una serie di viaggi che abbiamo previsto per chi ha il terrore del pernottamento in tenda, per chi si è onestamente autoselezionato e non ha mai partecipato alle nostre avventure. La Linea Soft si avvale dell'esperienza accumulata in anni e anni di viaggi alternativi e proporrà ai nostri soci più esigenti itinerari sicuri, con un albergo prenotato di media categoria".

6) Dal giorno 26 luglio 1997 l'esponente prendeva parte al viaggio di gruppo "Bot-Soft-Wana", organizzato in massima parte in Botswana e, per la restante parte, nello Zimbabwe (doc. 2).

7) Il predetto viaggio era indicato come appartenente alla linea soft, anche se nel depliant pubblicitario venivano segnalati pernottamenti in tenda (la descrizione del viaggio aveva portato tutti i componenti del gruppo a ritenere che il soggiorno in tenda fosse di due notti, quando poi, nella realtà, le notti passate in tenda furono sei).

8) Il depliant indicava che, per la seconda parte del viaggio, i clienti avrebbero avuto a propria "disposizione un addetto alla preparazione del campo (tende, materassini) e un cuoco che provvederà alla preparazione dei pasti (colazione calda alla mattina, pranzo al sacco, cena calda la sera)" (doc. 1 pag. 206): viceversa, non è stato fornito alcun cuoco e i pasti sono sempre stati preparati dai clienti.

9) I sacchi a pelo, forniti dalla Viaggi nel Mondo S.r.l. (doc. 1: pag. 206), non erano assolutamente idonei, perché di dimensioni insufficienti (la maggior parte degli utenti, compreso l'attore, doveva dormire con il sacco a pelo "aperto"), e , soprattutto, perché inadatti per temperature che di notte erano sempre prossime agli zero gradi centigradi (cfr. quanto risulta dalla pubblicazione "Paesi e Climi": doc. 13), nonostante il depliant indicasse una temperatura di 19-32% (sic !!).

10) Un partecipante non è stato fornito di materassino, per cui ha dormito per terra per sei notti.

11) Nonostante la "quota di viaggio" comprendesse i pernottamenti per tutte le notti, gli ultimi due pernottamenti in hotel sono stati pagati in loco dai clienti.

12) Sono stati imposti un trasferimento ed un pernottamento non previsti (a spese dei clienti) in Sud Africa, a Johannesburg.

13) Con raccomandata R.R. in data 10.9.1997, l'Avv. Pollini, in nome e per conto di tutti i partecipanti al viaggio, lamentava i soprammenzionati disservizi e richiedeva alla Viaggi nel Mondo S.r.l. perlomeno il risarcimento delle spese indebitamente sostenute dal gruppo (doc. 4).

14) Per tutta risposta, la controparte inviava un modello prestampato e non firmato, senza data, il cui contenuto non era pertinente con le richieste.

15) Con raccomandata R.R. del 17.12.1997 l'esponente sollecitava invano il risarcimento dei danni (doc. 5).

16) In data 13.7.1998 l'Avv. Pollini inviava alla Viaggi nel Mondo S.r.l. la scheda di prenotazione allegata al catalogo, con l'acconto di Lit. 300.000 previsto dallo stesso, per prenotare il viaggio denominato "Far West breve" (meglio descritto a pag. 256 del catalogo) con partenza 24.7.1998 (doc. 7).

17) Il viaggio veniva immediatamente confermato, anche se poi telefonicamente il cliente veniva informato del fatto che la partenza, originariamente prevista per il 24 luglio, era stata spostata di 3 giorni, al 27 luglio (doc. 9).

18) Successivamente, con fax inviato alle ore 19.30 del 22.7.1998 (a Studio dell'esponente già chiuso) e poi con telefonata alle ore 7.30 della mattina successiva (pertanto, 4 giorni prima della partenza), la Viaggi nel Mondo S.r.l. comunicava che il viaggio era stato cancellato e proponeva in alternativa un viaggio di maggiore durata, con partenza 4 giorni dopo rispetto a quella già prorogata.

19) Le esigenze di lavoro dell'attore, legale alle vacanze degli altri componenti dello Studio, non gli consentivano, a poche ore dalla partenza già spostata una prima volta, ulteriori spostamenti.

20) Nell'imminenza del periodo di ferie programmato e alla fine del mese di luglio, l'Avv. Pollini si rassegnò ad un soggiorno di una settimana in Sicilia: viaggio più costoso e ben diverso da quello di due settimane, con spostamenti giornalieri, che intendeva effettuare negli U.S.A..

21) Nonostante le esplicite richieste dell'esponente (doc. 10), il Tour operator non solo non provvedeva a risarcirgli i danni, ma addirittura non restituiva nemmeno l'acconto incassato.

DIRITTO

Le vacanze "Avventure nel mondo" vengono ampiamente pubblicizzate per il loro carattere "avventuroso" e il Tour operator richiede espressamente ai partecipanti un certo spirito di adattamento (docc. 1-11). Per i viaggiatori più esigenti il Tour Operator ha, peraltro, previsto, con un supplemento di prezzo, la "Linea Soft".

Ma una cosa è l'"avventura" è un'altra la "disorganizzazione". Una cosa è lo "spirito di adattamento" e un'altra è il doversi rassegnare ai disservizi, agli arbitrati prolungamenti e spostamenti dei viaggi, alla mancata erogazione dei servizi pagati, ai pernottamenti al freddo, ecc..

In un viaggio espressamente pubblicizzato come "soft", l'esponente e i suoi compagni di viaggio hanno dovuto dormire per 6 notti in tenda e a temperature attorno agli 0 grado centigradi (doc. 13) - nonostante le informazioni fornite dal Tour operator indicassero temperature di 19-32 gradi centigradi (doc. 1) - vestiti e con giacca a vento, all'interno di un sacco a pelo, fornito come da catalogo dalla compagnia di viaggio (doc. 10), che però non aveva le dimensioni per potere contenere nemmeno una persona di medio-piccola corporatura (e, quindi, doveva essere lasciato aperto), di materiale sintetico: adatto forse per fanciulli che si rechino al mare, e non certo per uomini di media corporatura che debbano pernottare a temperature rigide, quali erano quelle invernali del Botswana.

L'esponente ha dovuto inoltre prolungare il viaggio di 2 giorni e pagare di tasca propria 3 notti (una a Johannesburg, per una assurda tappa di rientro che prevedeva, per un ritorno dallo Zimbabwe all'Italia, che notoriamente è posta a nord dell'Africa, uno spostamento verso sud di oltre un migliaio di chilometri, con una attesa di 24 ore; e altre due a Victoria Falls nello Zimbabwe).

L'attore, trattato alla stregua di un "pacco postale", l'anno successivo, nelle intenzioni del Tour Operator, dopo essersi già visto spostata una prima volta la data di partenza rispetto a quella programmata, avrebbe dovuto, ad appena 4 giorni dalla data di partenza come già prorogata (benchè l'art. 3, D. L.vo 95/111 preveda un preavviso scritto di almeno 20 giorni), procrastinare ulteriormente la partenza di altri 4 giorni e il proprio rientro di addirittura 6: le esigenze di lavoro del "consumatore" non sono state tenute in nessuna considerazione.

Addirittura il Tour Operator non ha nemmeno restituito l'acconto incassato, men che meno nel termine di 7 giorni previsto dall'art. 13 D. L.vo 95/111.

La soppressione del viaggio del 1998 è avvenuta in palese contrasto del disposto degli artt. 12 e 13 del D. L.vo 95/111, e comporta, pertanto, ai sensi del predetto art. 13, l'obbligo di restituzione dell'acconto già versato e di risarcimento dei danni.

Non vi è più dubbio alcuno che il Tour Operator debba poi essere condannato a corrispondere al viaggiatore l'equivalente monetario dei servizi già prepagati dallo stesso, ma invece corrisposti di tasca propria in loco (le 2 notti di soggiorno a Victoria Falls9, nonché della giornata di vitto e alloggio a Johannesburg (non potendo di certo pretendere il Tour Operator di poter arbitrariamente allungare i termini del viaggio e costringere i viaggiatori a "bivaccare" 24 ore all'aeroporto).

Il consumatore ha ancora diritto al pagamento del servizio di cucina non erogato nel primo viaggio.

All'attore, inoltre, spetta, sicuramente, anche il risarcimento per il danno c.d. da "vacanza rovinata", nell'importo che il Pretore Ill.mo vorrà liquidare in via equitativa. Sul punto ricordiamo a noi stessi che la questione del danno da "vacanza rovinata", consistente nel disagio e nell'afflizione che si accompagna al mancato godimento (parziale o integrale) della vacanza programmata come occasione di svago e/o di riposo, è oggetto da anni dell'attenzione della giurisprudenza, che, pur attraverso diversi percorsi interpretativi, è ormai concorde nel riconoscere la sua risarcibilità (cfr., per tutte, Pret. Roma 11.12.96, Nuova giur. civ. comm., 97, 875; Trib. Torino 8.11.96, Resp. civ. prev., 97, 818; Trib. Bologna 15.10.92, I Contratti, 93, 327; Trib. Milano 26.11.92, Resp. civ. prev., 93, 856; Conc. Milano 6.4.91, Proserpio Laura e altri c. Turisanda S.p.a., inedita; Trib. Lecce 21.9.90, Foro it., 91, I, 2061; Trib. Roma 6.10.89, Reps. civ. e prev. 1991, 512; Conc. Roma 17.6.87, Temi rom., 88, II, 191).

Da una parte c'è chi, partendo dalla qualificazione della vacanza come bene giuridico suscettibile di formare oggetto di commercializzazione, ritiene che il mancato conseguimento del fine di piacere possa configurarsi come un'entità economicamente valutabile, la cui lesione dà luogo ad un danno risarcibile. Altri, invece, considerando il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale, risarcibile soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 2059 c.c., individuano la fonte normativa dell'obbligazione risarcitoria nell'art. 13.1 D. Lgs. 95/111, laddove stabilisce che il Tour operator è responsabile di "qualunque pregiudizio" subito dal viaggiatore a causa dell'inadempimento dei propri obblighi di organizzazione.

Nella specie, va considerato che l'attore non ha usufruito di una parte dei servizi pagati nel primo viaggio, è stato costretto a trascorrere due giorni in più di viaggio in uno Stato non previsto, a distanza di oltre 1000 Km. dai luoghi di vacanza, con un'attesa di un giorno tra una coincidenza e l'altra dell'aereo, ha dormito 6 notti al freddo, per colpa esclusiva del Tour Operator, ha dovuto, a poche ore dalla partenza, già una prima volta spostata, rinunciare al viaggio dell'estate del 1998, per l'indebita soppressione dello stesso, optando per un soggiorno di ripiego, più breve, più costoso e di suo scarso gradimento. Allora risulta di tutta evidenza il pregiudizio arrecato all'esponente, il quale non ha potuto davvero rilassarsi e godere la prima vacanza e non ha potuto usufruire della seconda vacanza programmata.

Solo un equo risarcimento, anche sotto questo punto di vista, consentirà una effettiva tutela del viaggiatore, che ben poca soddisfazione trarrebbe da un ristoro limitato al solo rimborso del prezzo per i servizi non goduti, per quelli pagati di tasca propria e per l'acconto non restituito.

Il contratto di viaggio imposto dal Tour Operator "Viaggi nel Mondo S.r.l." ai propri clienti contiene una molteplicità di clausole contrarie al dettato normativo cogente di cui al D. L.vo 17.3.1995 n. 111, emanato dallo Stato italiano in attuazione della direttiva n. 30/314/CEE del Consiglio del 13.6.1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", nonché agli artt. 1469 bis e segg. c.c., introdotti dall'art. 25 della L. 6.2.1996 n. 52, in attuazione della direttiva 93/13 CEE del 5.4.1993, concernente gli abusi nei contratti stipulati con i consumatori.

In particolare, per quanto riguarda la presente fattispecie, sono senz'altro contrarie alla legge le condizioni di partecipazione previste: - all'art. 5 ("limitazione di responsabilità"), perché vessatorie ex art. 1469 bis c.c., 3° comma, e perché contrario agli artt. 15-16-17 D. L.vo 17.3.1995 n. 111; -all'art. 6 ("modifiche programma di viaggio"), in quanto anch'esso contrario all'art. 1469 bis c.c. (in particolare al comma 3, n. 11) e all'art. 12 del predetto D. L.vo 95/111; - all'art. 9 ("perfezionamento del contratto") per contrarietà all'art. 6 del D. L.vo 95/111; - all'art. 18 ("controversie"), per contrarietà all'art. 1469 bis, 3° comma, nn. 18 e 19, c.c. (che pacificamente si applicano anche alle clausole arbitrali: cfr., per tutti, Cesaro, Clausole vess., 98, I, pag. 354, Luccini Guastalla, Art. 146 bis., in Le nuove leggi, civ., comm., 97, 1002; De Nova, Le clausole vess., I contratti, 97, pag. 87; Barenchi, La nuova disc. delle cl. vess., 96, pag. 87), in quanto tendente a derogare ai fori ordinari e, in particolare, al foro del consumatore, prevedendo un "fantascientifico" Collegio Arbitrale, composto da soli Avvocati e/o Commercialisti e con sede obbligatoria in Roma (sic !), per controversie che generalmente hanno valore di pochi milioni, se non di qualche centinaio di mille lire.

Inoltre, tutte le clausole richiamate risultano nulle ex artt. 1341-1342 c.c., in quanto è pacifico che "non sussiste il requisito della specifica approvazione a pena di nullità rilevabile d'ufficio…se la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato - come è avvenuto nel caso di specie - richiama genericamente gli artt. 1341, 1342 c.c. per tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra vessatorie e non" (Cass. 12.6.1998 n. 5860; conforme, tra le altre, Cass. 14.10.1975 n. 3322).

Tanto premesso, l'Avv. Francesco Pollini, riservandosi di adire le associazioni di categoria affinchè possano richiedere i provvedimenti inibitori di cui all'art. 1469 sexies c.c.,

CITA

la VIAGGI NEL MONDO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Circonv. Gianicolense n. 41, a comparire avanti la Pretura di Vercelli, per la veniente udienza delli 16 febbraio 1999, ore di rito, invitandola a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza e nelle forme indicate all'art. 166 c.p.c., mediante deposito di fascicolo con comparsa e mandato e tutti i documenti di cui intende avvalersi, con espresso avvertimento che, in difetto, si produrranno le preclusioni e le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi, in contraddittorio o declaranda contumacia, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie juris occorrende e, in particolare, previa la disapplicazione delle numerose clausole nulle di cui alle condizioni di partecipazione di viaggio unilateralmente predisposte da parte convenuta, per contrarietà alle norme inderogabili di legge citate in narrativa di citazione.

In via preliminare: emettere ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per la restituzione dell'acconto di Lit. 300.000 oltre gli accessori di legge.

Nel merito: condannare la Viaggi nel Mondo S.r.l. a rimborsare all'attore parte del prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico "Bot-Soft-Wana" in relazione ai servizi non forniti, il valore dei servizi supplementari pagati in loco dall'attore, l'acconto versato per il pacchetto turistico "Far West breve", oltre che a risarcire l'attore di tutti i danni patiti, ivi compreso il danno da vacanza rovinata, nell'ammontare complessivo che l'Ill.mo Pretore adito vorrà liquidare in via equitativa (e che si propone, quanto al danno da vacanza rovinata, nell'ammontare dei 2/3 dell'importo complessivo del prezzo dei due pacchetti turistici), oltre interessi e maggior danno come per legge.

Il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito e con il favore delle spese.

In via istruttoria:

a) si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio e testi sui capitoli da n. 1 a n. 21 di narrativa, nonché sugli ulteriori seguenti capitoli:

22) vero che durante il viaggio Bot-Soft-Wana con partenza 26.7.1997, i partecipanti del viaggio hanno dovuto pagare di tasca propria il pernottamento di nn. 2 notti a Victoria Falls, per gli importi di cui alle ricevute prodotte in causa sub doc. 4;

23) vero che i componenti del viaggio hanno dovuto corrispondere di tasca propria gli importi occorrenti per il soggiorno e i pasti nella città di Johannesburg, versando oltre 70 dollari;

24) vero che ai componenti del viaggio è stato fornito un sacco a pelo all'interno del quale dormivano tutti vestiti e con giacche a vento, senza poterlo chiudere;

25) vero che ogni mattina i componenti del viaggio lamentavano al "capogruppo" di avere sofferto il freddo durante la notte;

26) vero che nell'anno 1997 il sacco a pelo fornito ai componenti del viaggio Bot-Soft-Wana era di materiale sintetico, mentre l'anno successivo è stato sostituito con altro in piumino;

27) vero che al termine del viaggio i componenti del viaggio Bot-Soft-Wana hanno consegnato il proprio materiale da cucina ai componenti del viaggio successivo "Discovery", composto, secondo quanto previsto dal catalogo Avventure nel Mondo, da giovani attorno ai 18 anni, che erano stati fatti partire sprovvisti di ogni materiale da campo.

Si indicano quali testi, con eventuale delega ai Pretori delle rispettive residenze, i Sigg.ri: Avv. Anna Maria Casalone, con Studio in Vercelli, Via Agordat n. 23; Angela Celli, residente in Roma, Via Salaria n. 177; Giovanna Cangiano, residente in Firenze, V.le G. B. Morgagni n. 37/D; Antonio Maida, residente in Firenze, Via Aretina n. 336.

b) Si chiede, se del caso, l'ammissione di C.T.U. sull'idoneità del sacco a pelo fornito ai componenti del viaggio Bot-Soft-Wana, in possesso dell'attore, a sopportare le temperature medie previste nei mesi di luglio e agosto in Botswana e a contenere una persona di media corporatura.

c) Si chiede che venga ordinato alla società convenuta di produrre in giudizio la scheda dei partecipanti del viaggio Bot-Soft-Wana con partenza 26.7.1997, affinchè possano essere sentiti come testimoni.

Si produce: 1) catalogo Avventure nel Mondo nn. 2-3 (marzo-giugno 1997); 2) scheda di prenotazione viaggio Bot-Soft-Wana con allegato ricevuta di versamento di Lit. 300.000; 3) foglio notizie in data 19.7.1997; 4) lettera racc. R.R. in data 10.9.1997, con allegati nn. 9 ricevute relative a parte delle spese indebitamente sostenute; 5) lettera racc. R.R. in data 17.12.1997 dell'attore; 6) lettera senza data e non firmata della Viaggi nel Mondo S.r.l.; 7) copia scheda di prenotazione del viaggio Far West breve; 8) fax in data 22.7.1998 della Viaggi nel Mondo S.r.l.; 9) fax in data 23.7.1998 dell'attore; 10) fax in data 23.7.1998 della Viaggi nel Mondo S.r.l.; 11) catalogo Avventure nel Mondo n. 2-3 (marzo -giugno 1998); 12) attestazioni di pagamenti effettuati per il viaggio in Sicilia; 13) copia guida Paesi e Climi.

Vercelli, lì 10 novembre 1998    (Avv. Alberto Regis Milano)