LE INTERPELLANZE PARLAMENTARI

Sen. L. Guerzoni - 3


pagina a cura di A. Pereira         


TERZA INTERPELLANZA




- AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
- AL MINISTERO CON L'INCARICO PER IL TURISMO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto: 4/17015
Data presentazione: 04-11-1999
Seduta di presentazione: 704 - XIII Legislatura


Premesso:

che il cittadino italiano Franco Bellentani di Modena il 9 gennaio 1998 rimaneva ucciso in Niger, sulla strada Tinia-Agadez, per un proiettile al capo sparato da ignoti;

che il viaggio turistico in Niger, denominato "Air Ténéré", era stato acquistato dall'agenzia "Viaggi nel mondo" con sede a Roma, che commercializza i propri prodotti attraverso l'associazione partecipata "Avventure nel mondo", domiciliata nella stessa sede;

che dopo la morte del signor Franco Bellentani si è venuti a conoscenza che l'informazione fornita dal tour operator sulla situazione in Niger in quel periodo non era veritiera o sufficientemente adeguata poichè, ad esempio, mentre nel catalogo si affermava che "i problemi tra le popolazioni e le autorità governative del Niger hanno trovato finalmente una pacifica conclusione e il Niger riapre integralmente al turismo...", il Ministero degli affari esteri italiano, attraverso comunicazioni della sua "unità di crisi" del 7, 13, 14 e 24 febbraio 1997, del 21 e 26 marzo 1997 e del 4 e 9 giugno 1997, a proposito dello stesso paese, comunicava alla FIAVET e agli assessorati al turismo delle regioni e delle province autonome l'invito a "non organizzare viaggi in Niger per lo stato di pericolosità, per la sicurezza e l'incolumità dei turisti italiani", provato peraltro da episodi criminosi (omicidi, rapine, violenze) già accaduti;

informato:

che nel 1994, nel corso di uno dei viaggi turistici in Ciad venduti dall'agenzia già citata, decedeva per lo scoppio di una mina la signora finlandese residente a Palermo Katy Ylitalo, di 25 anni, alla quale, come nel caso di Franco Bellentani e dei suoi amici di viaggio in Niger, non era stato notificato l'invito ministeriale a non visitare il Ciad poichè in quel paesi vi era una situazione di pericolosità in quanto erano in corso conflitti anche armati, vi erano zone minate, eccetera;

che nel 1991, nel corso di un viaggio turistico nelle Filippine, organizzato dalla stessa agenzia, trovavano la morte nel corso di un naufragio - a parere dei superstiti - anche a causa dell'inadeguatezza dell'imbarcazione, nove cittadini italiani;

considerato:

che gli ordinamenti della Repubblica italiana pongono la salvaguardia della vita umana tra i princìpi fondamentali e che di conseguenza anche i prodotti turistici da consumarsi all'estero, pur se appartenenti alla categoria del turismo "alternativo" quali quelli venduti da "Viaggi nel mondo", non possono (per precarietà di assistenza e di organizzazione e/o per informazioni non veritiere o incomplete) porre in essere situazioni contrastanti con il principio generale richiamato ed ampiamente tutelato;

che corre l'obbligo di fornire al viaggiatore informazioni corrette, esaurienti ed attendibili sulle modalità del viaggio e sul paese di destinazione e che esso rientra fra gli "obblighi puntuali degli organizzatori e degli intermediari di viaggio" (articolo 3 della legge 27 gennaio 1997, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) al fine di proteggere "i diritti e gli interessi" degli stessi consumatori (turisti);

che è stabilito dall'articolo 3 della direttiva CEE n. 314/6/90 (attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") che, qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve contenere, fra l'altro, "in maniera leggibile, chiara e precisa... informazioni adeguate riguardanti la dstinazione, compreso ovviamente lo stato di pericolosità del paese con relazione alla sicurezza del viaggiatore", l'interrogante chiede di sapere: se e per quali ragioni, dopo l'omicidio di Franco Bellentani e i decessi, in circostanze diverse, di altri cittadini, come sopra richiamato, accaduti nel corso di viaggi turistici all'estero, organizzati e venduti dalla stessa agenzia turistica, non si sia provveduto a farne cessare le attività almeno per i viaggi turistici del tutto simili a quelli citati;

se a giudizio del Ministro la vigilanza di legge affidata alle regioni sulle attività imprenditoriali per i viaggi turistici all'estero sia da ritenersi idonea a garantirne serietà e adeguatezza tecnica, organizzativa, professionale e finanziaria o non sia invece da ritenersi carente o del tutto inesistente e, in questi casi, come si intenda provvedere;

se al cospetto di casi palesi di violazioni degli obblighi di informazione al turista, derivati dalle normative citate, non si ritenga necessario: attivare vigilanze e controlli che garantiscano il rispetto effettivo di tali obblighi;

definire normative che prevedono sanzioni anche penali a carico di chi tali obblighi viola ponendo gravemente a rischio la vita dei cittadini;

se non si ritenga utile e necessario promuovere una "Authority" indipendente alla quale affidare poteri certificati di vigilanza e controllo in materia di idoneità, professionalità, adeguatezza organizzativa e finanziaria delle attività imprenditoriali di turismo all'estero e anche per fronteggiare in via assicurativa rischi gravi per i turisti consumatori, o per quant'altro ancora risulti necessario;

se non si ritenga possibile e utile promuovere codici etici per comportamenti responsabili da parte dei soggetti imprenditoriali e commerciali che operano in materia di viaggi turistici all'estero ed imporne il rispetto attraverso l'autodisciplina e con provvedimenti disciplinari nei confronti di comportamenti scorretti.


Senatore Luciano Guerzoni


  • Interpellanza Guerzoni 1
  • Interpellanza Guerzoni 2
  • Interpellanza Guerzoni 3
  • Interpellanza Fragalà