di
S. Lizzani
NB: per una migliore lettura della pagina se ne consiglia la stampa.
La scelta di un
viaggio e l'invio della quota, perfezionano il contratto con il Tour Operator
prescelto, che si obbliga appunto a determinate prestazioni. Le condizioni
di partecipazione ai viaggi proposte da V.n.M. srl stanno subendo diverse
modifiche nel corso degli anni, riportiamo quelle del giornalino di Avventure
nel Mondo n. 4-5, anno XXVIII, luglio-ottobre 2002, a pagina 304.
Le clausole
proposte dalla V.n.M. sono assolutamente peculiari, in questa pagina ne
proponiamo una lettura critica, ispirata al buon senso ed all'esperienza
ma che, avvertiamo il lettore, non pretende di avere valenza giuridica.
Le clausole più importanti da
evidenziare
sono quelle relative alla responsabilità dell'agenzia :
-
Non viene menzionata
la fornitura di un pacchetto turistico. La nozione di Pacchetto Turistico
è stata introdotta qualche anno fa nella legislazione italiana a
tutela del consumatore ed afferma che il TO è responsabile verso
il consumatore per tutto quanto egli offre (con alcune limitazioni) come
un tutt'uno, definibile appunto come pacchetto di servizi.
-
il paragrafo
a è contradditorio, poichè se appare che l'agenzia sia responsabile
nei viaggi organizzati direttamente, pone delle limitazioni di responsabilità
che non è agevole interpretare e dimostrare "a posteriori".
-
La descrizione
dell'itinerario nel redazionale geografico è solo un "suggerimento"
e l'agenzia non è responsabile per eventuali conseguenze delle scelte
operate dal gruppo sulla base relazioni di viaggio precedenti. Troviamo
qui espressa la formua dell' "autogestione"
. Per cui i partecipanti dovrebbero verificare di volta in volta l'affidabilità
e la sicurezza dei fornitori di servizi, ma con quali strumenti dovrebbero-potrebbero
farlo ?
ART 5) LIMITI DI RESPONSABILITÀ DELL’ ORGANIZZATORE
a) L’agenzia nei casi in cui
è organizzatrice del viaggio, risponde degli eventuali danni subiti
dal partecipante in corso di viaggio a causa dell’inadempimento totale
o parziale di una delle prestazioni contrattualmente dovute, siano esse
eseguite direttamente o da terzi fornitori di servizi incaricati dalla
agenzia stessa, salvo i casi in cui l’evento da cui sono derivati i danni
sia imputabile al comportamento del partecipante (ivi compresi i casi di
autonome decisioni assunte nel corso del viaggio), oppure derivi da fatti
o comportamenti di terzi estranei alla fornitura dei servizi previsti dal
contratto, ovvero sia stato cagionato da circostanze che la stessa agenzia
non poteva, secondo la migliore diligenza professionale, prevedere o risolvere.
b) Premesso che l’Itinerario Consigliato e Redazionale
Geografico pubblicato per ogni singola iniziativa e le Relazioni di Viaggio
consegnate al gruppo prima della partenza costituiscono racconti di esperienze,
ricerche e studi realizzati in corso di viaggio e nella fase di preparazione,
il partecipante prende atto che questi non rappresentano
un programma o un itinerario di viaggio, ma uno status di ricerca, modificabile
sulla base di nuovi contributi da parte di partecipanti che affrontano
l’esperienza del viaggio in modo culturalmente attivo.Come evidenziato
nella rivista Avventure nel Mondo, per i viaggi contrassegnati dalla sigla
A2 la Viaggi nel Mondo si limita a fornire i soli trasporti indicati nel
foglio notizie e le coperture assicurative. Le indicazioni contenute nella
descrizione dell’Itinerario Consigliato e Redazionale Geografico pubblicata
sulla rivista Avventure nel Mondo, costituiscono, sulla base delle esperienze
raccolte dai precedenti gruppi, un semplice suggerimento, che pertanto
non è in alcun modo vincolante per il gruppo dei partecipanti al
viaggio il quale potrà contrattare direttamente con i vettori locali
pubblici o privati per i mezzi di trasporto locali che riterrà di
utilizzare, fermo restando che la Viaggi nel Mondo non potrà in
alcun modo ritenersi responsabile per eventuali disservizi, mancanze e
qualsiasi altro inconveniente possa verificarsi in relazione ai servizi
scelti autonomamente dagli stessi partecipanti. Considerato che tali viaggi
riguardano territori e paesi del mondo dotati di strutture di ricezione
turistica poco sviluppate o, in certe zone, quasi del tutto carenti, ai
partecipanti è fatto obbligo di verificare attentamente in loco
la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza e di praticabilità
di ogni servizio scelto in loco anche nel caso in cui la scelta cada su
operatori e/o località suggerite dalle relazioni dei viaggi precedenti.
c) La Viaggi nel Mondo non potrà essere ritenuta
responsabile degli incidenti dovuti all’imprudenza di uno o più
partecipanti al viaggio.
d) I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori
limitamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità
a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto, alle norme
IATA e Governative.
e) Documenti per l’espatrio: nessuna responsabilità
compete all’Agenzia Organizzatrice per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare
al viaggiatore per
l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il
viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti
documenti personali di espatrio (come, ad esempio, passaporto, visto consolare,
certificato sanitario, vaccinazione, ecc.).
f) In ogni caso la responsabilità dell’agenzia
non potrà superare i limiti di indennizzo previsti dall’art. 13
del C.C.V. in quanto richiamati dagli artt. 15 e 16 del D.L. 17 marzo 1995,
n. 111.
Il partecipante che prenota per posta (corriere, posta),
ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (c.d. diritto di
ripensamento), ha diritto di annullare la propria prenotazione, senza spese,
entro gg. 7 dalla data di spedizione della scheda di prenotazione al viaggio
mediante telegramma o messaggio fax da inviarsi alla Viaggi nel Mondo a
condizione che abbia inviato la sua prenotazione con almeno 35 giorni di
anticipo sulla data di partenza del viaggio. Se un partecipante dovesse
rinunciare al viaggio al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti
artt. 7 e 12, sarà obbligato al pagamento delle penalità
qui di seguito indicate:
60 sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio,
50% della intera quota di partecipazione sino a 11 giorni prima della partenza
del viaggio: 75% della intera quota di partecipazione sino a 3 giorni prima
della partenza del viaggio. Per rinunce comunicate dopo tale termine sarà
comunque dovuta l’intera quota di partecipazione. Il partecipante si obbliga
a comunicare la rinuncia a mezzo fax, telegramma o raccoman-data.
Nessun rimborso della quota di partecipazione versata
sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà
durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Qualora il partecipante
che annulla il viaggio non avesse provveduto al saldo dell’intera quota
di partecipazione, sarà comunque obbligato al pagamento delle penalità
sopraindicate. Tali penalità si intendono calcolate sulla quota
totale di partecipazione. |
ART
7 MODIFICHE PROGRAMMA DI VIAGGIO
7) MODIFICHE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
In considerazione delle
caratteristiche degli itinerari di viaggio che prevedono l’utilizzazione
di tariffe aeree particolarmente economiche, le date di partenza e di rientro
indicate nel programma di viaggio possono subire variazioni fino ad un
massimo di giorni quattro (con l’eventuale modifica della durata complessiva
del viaggio), fermo restando che le date indicate nel foglio notizie debbono
comunque considerarsi definitive. In tal caso è fatto salvo per
ciascun partecipante il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione
a mezzo telegramma o messaggio fax alla Viaggi nel Mondo entro e non oltre
gg. 2 dal ricevimento della comunicazione avente ad oggetto la modifica
del programma. Chi lascia il gruppo in corso di viaggio lo fa a suo rischio
e pericolo e nulla può pretendere dal coordinatore, dall’Agenzia
Organizzatrice, o dai fornitori di servizi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sono
stati cancellati dalla formulazione del 2002, i seguenti paragrafi
apparsi nel 2000 :
Le difficoltà
di certi itinerari, la formula che prevede l'utilizzazione dei mezzi locali,
l'imprevedibilità di ogni tipo che possono insorgere in corso di
viaggio, potrebbero causare ritardi, variazioni e modifiche anche sostanziali
all'itinerario e/o al programma previsto di viaggio.
Il partecipante dichiara
di accettare sin d'ora tali modifiche e variazioni di programma senza peraltro
pretendere rimborsi o danni di qualsiasi genere. Chi lascia il gruppo in
corso di viaggio lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere
dal coordinatore, dall'Agenzia Organizzatrice, o dai fornitori di servizi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tuttavia
già nell'edizione 2000, questa clausola era stata pesantemente modificata
perchè nel 1998 si
faceva esplicitamente menzione che "i mezzi possono subire guasti meccanici
o insabbiamenti ed altri incidenti"; e si faceva altresì riferimento
alle "difficoltà" ed alla "imprevedibilità di ogni tipo"
di "certi itinerari" che potevano sostanzialmente cambiare il programma
di viaggio. Il partecipante non poteva perciò adire ad alcuna pretesa.
|
ART
19 SITUAZIONE DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO
La formulazione
di questo articolo non lascia dubbi, i partecipanti che si iscrivono
ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi
competenti: Ministero degl Esteri (Unità di crisi),etc..
.
I partecipanti che si iscrivono
ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi
competenti: Ministero degl Esteri (Unità di crisi), Automobile Club,
Associazioni Nazionali e Regionali degli Agenti di Viaggio, Associazioni
di tutela dei Consumatori, allo scopo di valutare rischi, tutele e precauzioni
per i paesi previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente
e liberamente la partecipazione al viaggio stesso. I partecipanti inoltre
prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare
e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse
fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti della
assoluta correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni
non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare
o meno il viaggio. Pertanto l’agenzia Viaggi nel Mondo non potrà
essere chiamata a rispondere di eventuali
danni e pregiudizi che dovessero
insorgere in corso di viaggio a causa della situazione di sicurezza in
generale nei paesi visitati.
|
Dichiarazione "liberatoria
di responsabilità" in piena contraddizione con la seguente affermazione
Dal sito web
ufficiale di Viaggi nel Mondo ( 1 settembre 2002)
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/chisiamo/index.php
In breve,
grazie all'enorme esperienza acquisita, è in grado di spaziare in
ogni campo del viaggio organizzato, dal semplice week end in Europa al
viaggio in Antartide, dalle spedizioni alpinistiche, ai raid in moto e
in auto fuoristrada. Oggi, dopo 22 anni di esperienza diretta, ha accumulato
un patrimonio di conoscenza unico ed illimitato che permette di presentarsi
come
L'UNICA
AGENZIA IN ITALIA IN GRADO DI RISPONDERE A QUALSIASI QUESITO RIGUARDANTE
IL VIAGGIO OVUNQUE NEL MONDO!
|
Sull'insicurezza
dei vari paesi si veda un'interessante dichiarazione di un coordinatore
di VnM a proposito della Cambogia e del Niger
e la sezione incidenti su questo sito.
8) PARTECIPANTE
COORDINATORE DI VIAGGIO
Addio coordinatore
potremmo intitolare questa laconica formulazione dell'art.8, insomma l'elemento
chiave del viaggio autogestito che
nei viaggi normali è la "guida" e che si chiamava anticamente capogruppo,
proprio per designarne il ruolo primario di conduzione ora è sbrigativamente
"indicato" da chi e con quali criteri non viene precisato ma conviene dare
un'occhiata alla pagina di questo sito dedicata al partecipante coordinatore.
Sull'argomento della responsabilità del partecipante-coordinatore
in corso di viaggio e sui limiti alla sua rappresentatività, ancora
non è stato possibile dire l'ultima parola. Sulla lista tematica
di discussione, Infonetavventure, ospitata sul sito
http://www.yahoogroups.com/group/infonetavventure,
lista a cui partecipano numerosi coordinatori e partecipanti dei viaggi
di AM, sono apparsi vari messaggi sull'argomento.
8) PARTECIPANTE COORDINATORE DI VIAGGIO
Per ogni viaggio viene indicato un partecipante a cui è affidato
dal gruppo il compito di coordinare la gestione collettiva del viaggio.
Il partecipante-coordinatore usufruisce delle gratuità concesse
al gruppo. |
17)
CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I PREZZl - RECLAMI
Quest'articolo
proclama l'impossibilità di protestare e chiedere qualsiasi rimborso
o rivalsa al ritorno del viaggio. Se la cassa comune è stata largamente
superata, se i disservizi ed i disagi sono stati insopportabili, se il
coordinatore è stato un incapace, se i voli non erano confermati,
se c'era l'overbooking, se… se… se…, prendetevela con voi stessi che non
avete esercitato prima il diritto al recesso. Come se non bastassero tutte
le clausole precedenti questa è la ciliegina sulla torta.
17) CONTESTAZIONI RIGUARDANTI
I PREZZl - RECLAMI
Nessuna contestazione
concernente la quota e le somme costituenti la “Cassa Comune in corso di
viaggio” potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio.
Date le caratteristiche particolari della formula di viaggio utilizzata,
il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota,
l’ammontare della somma procapite prevista per la cassa comune e la tipologia
dei servizi compresi nella quota di partecipazione siano di suo interesse,
salvo la sua facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il
Foglio Notizie riporti modifiche alle quote di partecipazione al viaggio
superori ai limiti di variazione prevista dal precedente art. 12, fermo
restando che il recesso dovrà essere comunicato all’agenzia nei
termini e con le modalità di cui al citato art. 12, diversamente
il recesso non avrà alcun effetto.
Parimenti, nessuna contestazione
riguardo al programma di viaggio, così come eventualmente modificato
dal Foglio Notizie, verrà accettata al ritorno dal viaggio; il cliente
che non intenda accettare le eventuali modifiche al programma di viaggio-
nei limiti precisati nel precedente art. 7- previste dal Foglio Notizie,
avrà facoltà di esercitare il diritto di recesso nei termini
e con le modalità previste dal citato art. 7. Al ritorno dal viaggio,
pertanto, non potrà essere presa in considerazione alcuna contestazione
del cliente concernente le suddette eventuali modifiche alla quota di partecipazione
e/o al programma di viaggio, le quali dovranno considerarsi accettate dal
cliente che non abbia esercitato il previsto diritto di recesso. L’agenzia,
nel caso il cliente abbia legittimamente esercitato il suddetto diritto
di recesso, è obbligata a restituirgli le somme sino a quel momento
ricevute. Il partecipante potrà sporgere reclamo per eventuali disservizi
verificatisi nel corso del viaggio mediante invio di raccomandata a/r all’agenzia
entro e non oltre giorni 10 lavorativi dalla data di rientro dal viaggio.
In nessun caso l’invio del reclamo potrà costituire giustificazione
del mancato pagamento in tutto o in parte del saldo della quota di partecipazione
indicata nel Foglio Notizie.
|
La clausola della
variazione dei prezzi è applicata da tutti i TO. Quello che preme
evidenziare è che non sono forniti i valori di cambio di riferimento,
per cui non è possibile per il partecipante giudicare se
l'eventuale aumento applicato è congruo o meno. Inoltre se l'aumento
è inferiore al 10% l'agenzia non ha l'obbligo di comunicarlo e quindi
all'ultimo momento il partecipante potrebbe avere una sgradita sorpresa.
Art.14 ANNULLAMENTI
14) ANNULLAMENTI
[…]
La Viaggi nel Mondo piò
ugualmente annullare il contratto di viaggio quando il numero minimo di
viaggiatori per l'effettuazione del viaggio stesso non sia raggiunto. In
tal caso l'Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell'annullamento
del viaggio non oltre i dieci giorni lavorativi antecedenti la data di
partenza prevista dal programma di viaggio pubblicato sulla rivista Avventure
nel Mondo; si impegna a restituire l'acconto di € 200 corrisposto dal partecipante
all'atto della prenotazione.
|
L'ultimo paragrafo
è particolarmente degno di nota. V.n.M. può annullare il
viaggio quando non si raggiunge il minimo dei partecipanti. Già
ma qual è questo minimo? 6, 7, 8, 9, 10 persone? Non c'è
dato saperlo; anche qui un'altra bella clausola ispirata alla chiarezza
ed alla precisione. Quanto poi ai dieci giorni di preavviso che essi dovrebbero
dare al partecipante, non si precisa quale sarebbe la penalità applicabile
al TO in caso di violazione di quest'obbligo. La metà dell'anticipo,
il doppio? Nessuno lo sa perché, non essendoci penalità,
l'obbligo diventa una pura formalità largamente disattesa. Ci sarebbe
poi da contestare che V.n.M. rimborsa il solo anticipo senza interessi
legali, ma tant'è.
Art.15 DIRITTO
DI RECESSO E RINUNCE
15) DIRITTO
DI RECESSO E RINUNCE
Il partecipante che prenota
per posta (corriere, posta), ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 gennaio
1992, n. 50 (c.d. diritto di ripensamento), ha diritto di annullare la
propria prenotazione, senza spese, entro gg. 7 dalla data di spedizione
della scheda di prenotazione al viaggio mediante telegramma o messaggio
fax da inviarsi alla Viaggi nel Mondo a condizione che abbia inviato
la sua prenotazione con almeno 35 giorni di anticipo sulla data di
partenza del viaggio. Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio
al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti artt. 7 e 12, sarà
obbligato al pagamento delle penalità qui di seguito indicate:
€ 60 sino a 21 giorni prima
della partenza del viaggio, 50% della intera quota di partecipazione sino
a 11 giorni prima della partenza del viaggio, 75% della intera quota di
partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio. Per rinunce
comunicate dopo tale termine sarà comunque dovuta l'intera quota
di partecipazione. […]
|
E' una clausola
piuttosto penalizzante, soprattutto perché impone che la prenotazione
sia stata fatta almeno 35 giorni
prima della partenza prevista. Ma quello che sembra più pesante
è che, non essendoci nella maggior parte dei casi esborsi anticipati
dall'agenzia (su fornitori per servizi a terra), ma solo biglietteria aerea,
quest'ultima è pagata al fornitore-aereolinea posticipatamente (15-30-60
giorni dopo l'emissione) all'emissione del biglietto, che la V.n.M. emette
solo qualche giorno prima della partenza! Inoltre i biglietti emessi ma
non usufruiti sono riciclabili dall'agenzia ad altri nominativi oppure
restituibili all'aerolinea. Non
sono poi ammesse le rinunce per giustificati motivi (malattia, problemi
familiari, etc.) che in genere gli altri TO propongono con relativa assicurazione
contro tali eventi.
Art.17 CONTESTAZIONI
RIGUARDANTI I PREZZI - RECLAMI
17) CONTESTAZIONI
RIGUARDANTI I PREZZI – RECLAMI
Nessuna contestazione
concernente la quote e le somme costituenti la "Cassa Comune in corso di
viaggio" potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio.
Date le caratteristiche particolari della formula di viaggio utilizzata,
il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota,
l'ammontare della somma procapite prevista per la cassa comune e la tipologia
dei servizi compresi nella quota di partecipazione siano di suo interesse,
salvo la sua facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il
Foglio Notizie riporti modifiche alle quote di partecipazione al viaggio
superiori ai limiti di variazione prevista dal precedente art. 12, fermo
restando che il recesso dovrà essere comunicato all'agenzia nei
termini […]
|
Quest'articolo
proclama l'impossibilità di protestare e chiedere qualsiasi rimborso
o rivalsa al ritorno del viaggio. Se la cassa comune è stata largamente
superata, se i disservizi ed i disagi sono stati insopportabili, se il
coordinatore è stato un incapace, se i voli non erano confermati,
se c'era l'overbooking, se… se… se…, prendetevela con voi stessi che non
avete esercitato prima il diritto al recesso. Come se non bastassero tutte
le clausole precedenti questa è la ciliegina sulla torta.
Art18. ABBONAMENTI
ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO
18) ABBONAMENTI
ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO
Il partecipante iscritto
ad una delle iniziative organizzate dalla Viaggi nel Mondo s.r.l., che
vengono diffuse attraverso la rivista Avventure nel Mondo, nel riconoscere
l'alto valore sociale della rivista quale strumento di aggregazione tra
i lettori, prende atto che la quota di partecipazione comprende n. 10 quote
di abbonamento alla rivista stessa e dà mandato alla Viaggi nel
Mondo s.r.l. di mettere in corso abbonamenti a favore di 10 lettori della
rivista scelti dalla Viaggi nel Mondo stessa, prende inoltre atto che tale
quota non potrà essere rimborsata né scorporata dalla quota
di partecipazione.
|
Qui si afferma
che "il partecipante riconosce l'alto valore sociale della rivista quale
strumento di aggregazione fra i lettori" e pertanto viene d'ufficio
precettato a pagare n.10 abbonamenti a n.10 persone a lui ignote, scelti
a loro totale discrezione. La realtà supera la fantasia: non solo
la V.n.M. decide unilateralmente che la rivista AM ha un alto valore sociale,
ma oltretutto finanzia la promozione commerciale dei suoi viaggi omaggiando
10 sconosciuti a spese del partecipante. E' facile dedurre che il numero
di copie stampate coi soldi dei partecipanti è 20.000 X 10 = 200.000;
per almeno 2 numeri bimestrali otteniamo 400.000 (escludendo i supplementi
trekking e moto). Ecco spiegato il dilagare della rivista AM in ogni dove.
Anche qui è
obbligatoria una breve riflessione, essendo AM un'associazione culturale,
non dovrebbero questi proventi (prelevati d'ufficio dalle quote dei partecipanti)
essere devoluti a cause di beneficenza, progetti di solidarietà
ecc.?
COMMENTO FINALE
Lo scopo della
presente analisi è quello di concorrere alla formazione del
libero e consapevole diritto di critica e
di scelta da parte del potenziale viaggiatore, che è contemporaneamente
consumatore e cittadino. In questo documento, che non è un saggio
giurisprudenziale né un manuale turistico, l'estensore ha inteso
piuttosto basare le sue valutazioni su considerazioni etiche indicando
contraddizioni, limiti, aspetti problematici di un "prodotto-servizio"
peculiare nel mercato del turismo italiano. Spetta al lettore valutare
la validità dell'informazione proposta e, se di suo interesse, formarsi
un opinione in merito. Saranno graditi gli interventi di quanti vorranno
approfondire tali argomenti o richiedere delucidazioni.
Stefano
Lizzani – agosto 2002
Il documento originale
delle clausole contrattuali. Per scaricare gratuitamente Acrobat
Reader: www.adobe.com
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