VIAGGIARE CON AnM 
Le condizioni di partecipazione sono state modificate nel 2002.  Il confronto con le precedenti.
 
     
 
 
di S. Lizzani 

NB: per una migliore lettura della pagina se ne consiglia la stampa.

La scelta di un viaggio e l'invio della quota, perfezionano il contratto con il Tour Operator prescelto, che si obbliga appunto a determinate prestazioni. Le condizioni di partecipazione ai viaggi proposte da V.n.M. srl stanno subendo diverse modifiche nel corso degli anni, riportiamo quelle del giornalino di Avventure nel Mondo n. 4-5, anno XXVIII, luglio-ottobre 2002, a pagina 304. 
Le clausole proposte dalla V.n.M. sono assolutamente peculiari, in questa pagina ne proponiamo una lettura critica, ispirata al buon senso ed all'esperienza ma che, avvertiamo il lettore, non pretende di avere valenza giuridica. Le clausole più importanti da 
evidenziare sono quelle relative alla responsabilità dell'agenzia : 

  • Non viene menzionata la fornitura di un pacchetto turistico. La nozione di Pacchetto Turistico è stata introdotta qualche anno fa nella legislazione italiana a tutela del consumatore ed afferma che il TO è responsabile verso il consumatore per tutto quanto egli offre (con alcune limitazioni) come un tutt'uno, definibile appunto come pacchetto di servizi.

  • il paragrafo a è contradditorio, poichè se appare che l'agenzia sia responsabile nei viaggi organizzati direttamente, pone delle limitazioni di responsabilità che non è agevole interpretare e dimostrare "a posteriori".

  • La descrizione dell'itinerario nel redazionale geografico è solo un "suggerimento" e l'agenzia non è responsabile per eventuali conseguenze delle scelte operate dal gruppo sulla base relazioni di viaggio precedenti. Troviamo qui espressa  la formua dell' "autogestione" . Per cui i partecipanti dovrebbero verificare di volta in volta l'affidabilità e la sicurezza dei fornitori di servizi, ma con quali strumenti dovrebbero-potrebbero farlo ? 

 

ART 5) LIMITI DI RESPONSABILITÀ DELL’ ORGANIZZATORE 
a) L’agenzia nei casi in cui è organizzatrice del viaggio, risponde degli eventuali danni subiti dal partecipante in corso di viaggio a causa dell’inadempimento totale o parziale di una delle prestazioni contrattualmente dovute, siano esse eseguite direttamente o da terzi fornitori di servizi incaricati dalla agenzia stessa, salvo i casi in cui l’evento da cui sono derivati i danni sia imputabile al comportamento del partecipante (ivi compresi i casi di autonome decisioni assunte nel corso del viaggio), oppure derivi da fatti o comportamenti di terzi estranei alla fornitura dei servizi previsti dal contratto, ovvero sia stato cagionato da circostanze che la stessa agenzia non poteva, secondo la migliore diligenza professionale, prevedere o risolvere. 

b) Premesso che l’Itinerario Consigliato e Redazionale Geografico pubblicato per ogni singola iniziativa e le Relazioni di Viaggio consegnate al gruppo prima della partenza costituiscono racconti di esperienze, ricerche e studi realizzati in corso di viaggio e nella fase di preparazione, il partecipante prende atto che questi non rappresentano un programma o un itinerario di viaggio, ma uno status di ricerca, modificabile sulla base di nuovi contributi da parte di partecipanti che affrontano l’esperienza del viaggio in modo culturalmente attivo.Come evidenziato nella rivista Avventure nel Mondo, per i viaggi contrassegnati dalla sigla A2 la Viaggi nel Mondo si limita a fornire i soli trasporti indicati nel foglio notizie e le coperture assicurative. Le indicazioni contenute nella descrizione dell’Itinerario Consigliato e Redazionale Geografico pubblicata sulla rivista Avventure nel Mondo, costituiscono, sulla base delle esperienze raccolte dai precedenti gruppi, un semplice suggerimento, che pertanto non è in alcun modo vincolante per il gruppo dei partecipanti al viaggio il quale potrà contrattare direttamente con i vettori locali pubblici o privati per i mezzi di trasporto locali che riterrà di utilizzare, fermo restando che la Viaggi nel Mondo non potrà in alcun modo ritenersi responsabile per eventuali disservizi, mancanze e qualsiasi altro inconveniente possa verificarsi in relazione ai servizi scelti autonomamente dagli stessi partecipanti. Considerato che tali viaggi riguardano territori e paesi del mondo dotati di strutture di ricezione turistica poco sviluppate o, in certe zone, quasi del tutto carenti, ai partecipanti è fatto obbligo di verificare attentamente in loco la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza e di praticabilità di ogni servizio scelto in loco anche nel caso in cui la scelta cada su operatori e/o località suggerite dalle relazioni dei viaggi precedenti. 

c) La Viaggi nel Mondo non potrà essere ritenuta responsabile degli incidenti dovuti all’imprudenza di uno o più partecipanti al viaggio. 

d) I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto, alle norme IATA e Governative. 

e) Documenti per l’espatrio: nessuna responsabilità compete all’Agenzia Organizzatrice per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare al viaggiatore per 
l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio (come, ad esempio, passaporto, visto consolare, certificato sanitario, vaccinazione, ecc.). 
f) In ogni caso la responsabilità dell’agenzia non potrà superare i limiti di indennizzo previsti dall’art. 13 del C.C.V. in quanto richiamati dagli artt. 15 e 16 del D.L. 17 marzo 1995, n. 111. 
Il partecipante che prenota per posta (corriere, posta), ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (c.d. diritto di ripensamento), ha diritto di annullare la propria prenotazione, senza spese, entro gg. 7 dalla data di spedizione della scheda di prenotazione al viaggio mediante telegramma o messaggio fax da inviarsi alla Viaggi nel Mondo a condizione che abbia inviato la sua prenotazione con almeno 35 giorni di anticipo sulla data di partenza del viaggio. Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti artt. 7 e 12, sarà obbligato al pagamento delle penalità qui di seguito indicate: 
 60 sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio, 50% della intera quota di partecipazione sino a 11 giorni prima della partenza del viaggio: 75% della intera quota di partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio. Per rinunce comunicate dopo tale termine sarà comunque dovuta l’intera quota di partecipazione. Il partecipante si obbliga a comunicare la rinuncia a mezzo fax, telegramma o raccoman-data. 
Nessun rimborso della quota di partecipazione versata sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Qualora il partecipante che annulla il viaggio non avesse provveduto al saldo dell’intera quota di partecipazione, sarà comunque obbligato al pagamento delle penalità sopraindicate. Tali penalità si intendono calcolate sulla quota totale di partecipazione.

 
 ART 7  MODIFICHE PROGRAMMA DI VIAGGIO   
 
7) MODIFICHE PROGRAMMA DI VIAGGIO 

In considerazione delle caratteristiche degli itinerari di viaggio che prevedono l’utilizzazione di tariffe aeree particolarmente economiche, le date di partenza e di rientro indicate nel programma di viaggio possono subire variazioni fino ad un massimo di giorni quattro (con l’eventuale modifica della durata complessiva del viaggio), fermo restando che le date indicate nel foglio notizie debbono comunque considerarsi definitive. In tal caso è fatto salvo per ciascun partecipante il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo telegramma o messaggio fax alla Viaggi nel Mondo entro e non oltre gg. 2 dal ricevimento della comunicazione avente ad oggetto la modifica del programma. Chi lascia il gruppo in corso di viaggio lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dal coordinatore, dall’Agenzia Organizzatrice, o dai fornitori di servizi. 
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Sono  stati cancellati dalla formulazione del 2002, i seguenti paragrafi  apparsi nel 2000 :   

 Le difficoltà di certi itinerari, la formula che prevede l'utilizzazione dei mezzi locali, l'imprevedibilità di ogni tipo che possono insorgere in corso di viaggio, potrebbero causare ritardi, variazioni e modifiche anche sostanziali all'itinerario e/o al programma previsto di viaggio. 
Il partecipante dichiara di accettare sin d'ora tali modifiche e variazioni di programma senza peraltro pretendere rimborsi o danni di qualsiasi genere. Chi lascia il gruppo in corso di viaggio lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dal coordinatore, dall'Agenzia Organizzatrice, o dai fornitori di servizi. 
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Tuttavia già nell'edizione 2000, questa clausola era stata pesantemente modificata perchè nel 1998 si faceva esplicitamente menzione che "i mezzi possono subire guasti meccanici o insabbiamenti ed altri incidenti";  e si faceva altresì riferimento alle "difficoltà" ed alla "imprevedibilità di ogni tipo" di "certi itinerari" che potevano sostanzialmente cambiare il programma di viaggio. Il partecipante non poteva perciò adire ad alcuna pretesa. 

ART  19 SITUAZIONE DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO 

La formulazione di questo articolo non lascia dubbi, i  partecipanti che si iscrivono ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi competenti: Ministero degl Esteri (Unità di crisi),etc.. 
 

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I partecipanti che si iscrivono ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi competenti: Ministero degl Esteri (Unità di crisi), Automobile Club, Associazioni Nazionali e Regionali degli Agenti di Viaggio, Associazioni di tutela dei Consumatori, allo scopo di valutare rischi, tutele e precauzioni per i paesi previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente e liberamente la partecipazione al viaggio stesso. I partecipanti inoltre prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti della assoluta correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare o meno il viaggio. Pertanto l’agenzia Viaggi nel Mondo non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali 
danni e pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della situazione di sicurezza in generale nei paesi visitati.
  
Dichiarazione "liberatoria di responsabilità" in piena contraddizione con la seguente affermazione   
 
 
Dal sito web ufficiale di Viaggi nel Mondo ( 1 settembre 2002)  
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/chisiamo/index.php 
In breve, grazie all'enorme esperienza acquisita, è in grado di spaziare in ogni campo del viaggio organizzato, dal semplice week end in Europa al viaggio in Antartide, dalle spedizioni alpinistiche, ai raid in moto e in auto fuoristrada. Oggi, dopo 22 anni di esperienza diretta, ha accumulato un patrimonio di conoscenza unico ed illimitato che permette di presentarsi come  
L'UNICA AGENZIA IN ITALIA IN GRADO DI RISPONDERE A QUALSIASI QUESITO RIGUARDANTE IL VIAGGIO OVUNQUE NEL MONDO!
 

Sull'insicurezza dei vari paesi si veda un'interessante dichiarazione di un coordinatore di VnM a proposito della Cambogia e del Niger e la sezione incidenti su questo sito.  
 

8) PARTECIPANTE COORDINATORE DI VIAGGIO  

Addio coordinatore potremmo intitolare questa laconica formulazione dell'art.8, insomma l'elemento chiave del viaggio autogestito  che nei viaggi normali è la "guida" e che si chiamava anticamente capogruppo, proprio per designarne il ruolo primario di conduzione ora è sbrigativamente  "indicato" da chi e con quali criteri non viene precisato ma conviene dare un'occhiata alla pagina di questo sito dedicata al partecipante coordinatore. Sull'argomento della responsabilità del partecipante-coordinatore in corso di viaggio e sui limiti alla sua rappresentatività, ancora non è stato possibile dire l'ultima parola. Sulla lista tematica di discussione, Infonetavventure, ospitata sul sito
http://www.yahoogroups.com/group/infonetavventure, lista a cui partecipano numerosi coordinatori e partecipanti dei viaggi di AM, sono apparsi vari messaggi sull'argomento. 
 
8) PARTECIPANTE COORDINATORE DI VIAGGIO 
Per ogni viaggio viene indicato un partecipante a cui è affidato dal gruppo il compito di coordinare la gestione collettiva del viaggio. Il partecipante-coordinatore usufruisce delle gratuità concesse al gruppo. 
 
  

17) CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I PREZZl - RECLAMI 

Quest'articolo proclama l'impossibilità di protestare e chiedere qualsiasi rimborso o rivalsa al ritorno del viaggio. Se la cassa comune è stata largamente superata, se i disservizi ed i disagi sono stati insopportabili, se il coordinatore è stato un incapace, se i voli non erano confermati, se c'era l'overbooking, se… se… se…, prendetevela con voi stessi che non avete esercitato prima il diritto al recesso. Come se non bastassero tutte le clausole precedenti questa è la ciliegina sulla torta.  

 

 
17) CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I PREZZl - RECLAMI 
Nessuna contestazione concernente la quota e le somme costituenti la “Cassa Comune in corso di viaggio” potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio. Date le caratteristiche particolari della formula di viaggio utilizzata, il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota, l’ammontare della somma procapite prevista per la cassa comune e la tipologia dei servizi compresi nella quota di partecipazione siano di suo interesse, salvo la sua facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il Foglio Notizie riporti modifiche alle quote di partecipazione al viaggio superori ai limiti di variazione prevista dal precedente art. 12, fermo restando che il recesso dovrà essere comunicato all’agenzia nei termini e con le modalità di cui al citato art. 12, diversamente il recesso non avrà alcun effetto. 
Parimenti, nessuna contestazione riguardo al programma di viaggio, così come eventualmente modificato dal Foglio Notizie, verrà accettata al ritorno dal viaggio; il cliente che non intenda accettare le eventuali modifiche al programma di viaggio- nei limiti precisati nel precedente art. 7- previste dal Foglio Notizie, avrà facoltà di esercitare il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste dal citato art. 7. Al ritorno dal viaggio, pertanto, non potrà essere presa in considerazione alcuna contestazione del cliente concernente le suddette eventuali modifiche alla quota di partecipazione e/o al programma di viaggio, le quali dovranno considerarsi accettate dal cliente che non abbia esercitato il previsto diritto di recesso. L’agenzia, nel caso il cliente abbia legittimamente esercitato il suddetto diritto di recesso, è obbligata a restituirgli le somme sino a quel momento ricevute. Il partecipante potrà sporgere reclamo per eventuali disservizi verificatisi nel corso del viaggio mediante invio di raccomandata a/r all’agenzia entro e non oltre giorni 10 lavorativi dalla data di rientro dal viaggio. In nessun caso l’invio del reclamo potrà costituire giustificazione del mancato pagamento in tutto o in parte del saldo della quota di partecipazione indicata nel Foglio Notizie.

La clausola della variazione dei prezzi è applicata da tutti i TO. Quello che preme evidenziare è che non sono forniti i valori di cambio di riferimento, per cui non è possibile per il partecipante giudicare se l'eventuale aumento applicato è congruo o meno. Inoltre se l'aumento è inferiore al 10% l'agenzia non ha l'obbligo di comunicarlo e quindi all'ultimo momento il partecipante potrebbe avere una sgradita sorpresa. 

Art.14 ANNULLAMENTI  
 

14) ANNULLAMENTI 
[…] 
La Viaggi nel Mondo piò ugualmente annullare il contratto di viaggio quando il numero minimo di viaggiatori per l'effettuazione del viaggio stesso non sia raggiunto. In tal caso l'Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell'annullamento del viaggio non oltre i dieci giorni lavorativi antecedenti la data di partenza prevista dal programma di viaggio pubblicato sulla rivista Avventure nel Mondo; si impegna a restituire l'acconto di € 200 corrisposto dal partecipante all'atto della prenotazione.

L'ultimo paragrafo è particolarmente degno di nota. V.n.M. può annullare il viaggio quando non si raggiunge il minimo dei partecipanti. Già ma qual è questo minimo? 6, 7, 8, 9, 10 persone? Non c'è dato saperlo; anche qui un'altra bella clausola ispirata alla chiarezza ed alla precisione. Quanto poi ai dieci giorni di preavviso che essi dovrebbero dare al partecipante, non si precisa quale sarebbe la penalità applicabile al TO in caso di violazione di quest'obbligo. La metà dell'anticipo, il doppio? Nessuno lo sa perché, non essendoci penalità, l'obbligo diventa una pura formalità largamente disattesa. Ci sarebbe poi da contestare che V.n.M. rimborsa il solo anticipo senza interessi legali, ma tant'è.  

Art.15 DIRITTO DI RECESSO E RINUNCE  
 

 

15) DIRITTO DI RECESSO E RINUNCE 
Il partecipante che prenota per posta (corriere, posta), ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 (c.d. diritto di ripensamento), ha diritto di annullare la propria prenotazione, senza spese, entro gg. 7 dalla data di spedizione della scheda di prenotazione al viaggio mediante telegramma o messaggio fax da inviarsi alla Viaggi nel Mondo a condizione che abbia inviato la sua prenotazione con almeno 35 giorni di anticipo sulla data di partenza del viaggio. Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti artt. 7 e 12, sarà obbligato al pagamento delle penalità qui di seguito indicate: 
€ 60 sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio, 50% della intera quota di partecipazione sino a 11 giorni prima della partenza del viaggio, 75% della intera quota di partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio. Per rinunce comunicate dopo tale termine sarà comunque dovuta l'intera quota di partecipazione. […]

E' una clausola piuttosto penalizzante, soprattutto perché impone che la prenotazione sia stata fatta almeno 35 giorni prima della partenza prevista. Ma quello che sembra più pesante è che, non essendoci nella maggior parte dei casi esborsi anticipati dall'agenzia (su fornitori per servizi a terra), ma solo biglietteria aerea, quest'ultima è pagata al fornitore-aereolinea posticipatamente (15-30-60 giorni dopo l'emissione) all'emissione del biglietto, che la V.n.M. emette solo qualche giorno prima della partenza! Inoltre i biglietti emessi ma non usufruiti sono riciclabili dall'agenzia ad altri nominativi oppure restituibili all'aerolinea.  Non sono poi ammesse le rinunce per giustificati motivi (malattia, problemi familiari, etc.) che in genere gli altri TO propongono con relativa assicurazione contro tali eventi.  

Art.17 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I PREZZI - RECLAMI  
 

 

17) CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I PREZZI – RECLAMI  
Nessuna contestazione concernente la quote e le somme costituenti la "Cassa Comune in corso di viaggio" potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio. Date le caratteristiche particolari della formula di viaggio utilizzata, il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota, l'ammontare della somma procapite prevista per la cassa comune e la tipologia dei servizi compresi nella quota di partecipazione siano di suo interesse, salvo la sua facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il Foglio Notizie riporti modifiche alle quote di partecipazione al viaggio superiori ai limiti di variazione prevista dal precedente art. 12, fermo restando che il recesso dovrà essere comunicato all'agenzia nei termini […]

Quest'articolo proclama l'impossibilità di protestare e chiedere qualsiasi rimborso o rivalsa al ritorno del viaggio. Se la cassa comune è stata largamente superata, se i disservizi ed i disagi sono stati insopportabili, se il coordinatore è stato un incapace, se i voli non erano confermati, se c'era l'overbooking, se… se… se…, prendetevela con voi stessi che non avete esercitato prima il diritto al recesso. Come se non bastassero tutte le clausole precedenti questa è la ciliegina sulla torta.  

Art18. ABBONAMENTI ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO  
 

18) ABBONAMENTI ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO 
Il partecipante iscritto ad una delle iniziative organizzate dalla Viaggi nel Mondo s.r.l., che vengono diffuse attraverso la rivista Avventure nel Mondo, nel riconoscere l'alto valore sociale della rivista quale strumento di aggregazione tra i lettori, prende atto che la quota di partecipazione comprende n. 10 quote di abbonamento alla rivista stessa e dà mandato alla Viaggi nel Mondo s.r.l. di mettere in corso abbonamenti a favore di 10 lettori della rivista scelti dalla Viaggi nel Mondo stessa, prende inoltre atto che tale quota non potrà essere rimborsata né scorporata dalla quota di partecipazione.

Qui si afferma che "il partecipante riconosce l'alto valore sociale della rivista quale strumento di aggregazione fra i lettori" e pertanto viene d'ufficio precettato a pagare n.10 abbonamenti a n.10 persone a lui ignote, scelti a loro totale discrezione. La realtà supera la fantasia: non solo la V.n.M. decide unilateralmente che la rivista AM ha un alto valore sociale, ma oltretutto finanzia la promozione commerciale dei suoi viaggi omaggiando 10 sconosciuti a spese del partecipante. E' facile dedurre che il numero di copie stampate coi soldi dei partecipanti è 20.000 X 10 = 200.000; per almeno 2 numeri bimestrali otteniamo 400.000 (escludendo i supplementi trekking e moto). Ecco spiegato il dilagare della rivista AM in ogni dove. 
Anche qui è obbligatoria una breve riflessione, essendo AM un'associazione culturale, non dovrebbero questi proventi (prelevati d'ufficio dalle quote dei partecipanti) essere devoluti a cause di beneficenza, progetti di solidarietà ecc.?  

COMMENTO FINALE  

Lo scopo della presente analisi è quello di concorrere alla formazione del libero e consapevole diritto di critica e di scelta da parte del potenziale viaggiatore, che è contemporaneamente consumatore e cittadino. In questo documento, che non è un saggio giurisprudenziale né un manuale turistico, l'estensore ha inteso piuttosto basare le sue valutazioni su considerazioni etiche indicando contraddizioni, limiti, aspetti problematici di un "prodotto-servizio" peculiare nel mercato del turismo italiano. Spetta al lettore valutare la validità dell'informazione proposta e, se di suo interesse, formarsi un opinione in merito. Saranno graditi gli interventi di quanti vorranno approfondire tali argomenti o richiedere delucidazioni. 

Stefano Lizzani – agosto 2002

Il documento originale delle clausole contrattuali.   Per scaricare gratuitamente Acrobat Reader: www.adobe.com